Contratti integrativi e onere di deposito del testo negoziale in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8049 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali opera il regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. I contratti integrativi, avendo dimensione decentrata rispetto al comparto, sono riservati al giudice di merito e censurabili in legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. In tema di giudizio di cassazione, l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico è limitata ai contratti nazionali: il ricorrente che censuri l’interpretazione di un contratto integrativo deve depositarlo integralmente o indicarne la localizzazione negli atti di causa, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Una docente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 di cui all’art. 1, comma 98, lett. c, legge n. 107/2015, agiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione per ottenere l’assegnazione presso l’istituto comprensivo da lei richiesto in Puglia o, in subordine, presso gli ambiti territoriali della stessa Regione.
Il Tribunale di Ancona aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Ancona, in riforma, l’aveva accolta, ravvisando l’illegittimità dell’assegnazione disposta d’ufficio presso una sede mai richiesta, per la preferenza accordata sul posto in Puglia a docenti collocati in posizione deteriore in graduatoria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla docente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso era affidato a due motivi, trattati congiuntamente perché connessi: il primo denunciava la violazione dell’art. 6 del CCNI dell’8.4.2016, assumendo che le operazioni di mobilità dovessero procedere applicando i punteggi di graduatoria solo all’interno dell’ordine delle precedenze; il secondo lamentava la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e il ricorso al criterio di conservazione di cui all’art. 1367 cod. civ..
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, il Ministero contestava in realtà l’interpretazione del contratto integrativo, e non la violazione di un contratto nazionale: poiché i contratti integrativi hanno dimensione decentrata rispetto al comparto, la loro interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis.
Quanto al secondo motivo, il tema era correttamente impostato sul piano dei canoni ermeneutici, ma la censura non era corredata dalla produzione del contratto integrativo, del quale non era nemmeno indicato il luogo di eventuale deposito in sede di merito. La Corte ha richiamato il principio, parallelo al precedente, per cui l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico è limitata ai contratti nazionali, essendo esclusi quelli integrativi, per i quali non è previsto il regime di pubblicità dell’art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il ricorso conteneva solo stralci di alcune norme riportate per esteso nella sentenza impugnata, sui quali non possono fondarsi le valutazioni di legittimità: occorre l’intero testo negoziale. Ne deriva l’operatività dei criteri di specificità del ricorso, inammissibile ove il ricorrente non depositi integralmente il contenuto della normativa collettiva integrativa censurata né indichi la sua localizzazione negli atti di causa. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato parte ricorrente alle spese, distratte in favore del difensore che ha reso la dichiarazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.