Pensioni dirigenti scolastici: incrementi CCNL solo se maturati in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 187 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento di quiescenza dei dirigenti scolastici possono confluire esclusivamente gli incrementi retributivi contrattuali che il dipendente abbia maturato e percepito in costanza di servizio, alle scadenze previste dal contratto collettivo. Gli scaglioni di aumento che vengono a maturazione dopo il collocamento a riposo non incidono sulla base pensionabile, salvo espressa deroga normativa. L’art. 40, comma 3, del CCNL Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, nel richiamare le scadenze e gli importi dell’art. 39, non estende ai pensionati i benefici maturati dopo la cessazione. La pensione è retribuzione differita e non può comprendere trattamenti mai entrati nel patrimonio del soggetto per difetto della condizione di permanenza in servizio.

Il Fatto

La ricorrente, già dirigente scolastico collocata in quiescenza dall’1.9.2018, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’adeguamento e al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento, in applicazione degli incrementi stipendiali introdotti dal CCNL Area Istruzione e Ricerca firmato l’8 luglio 2019 per il triennio 1.1.2016-31.12.2018. Dopo le diffide e le costituzioni in mora rimaste senza esito, ha adito la Corte dei conti per la condanna delle parti convenute alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici, con rivalutazione e interessi.

L’INPS, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo di aver già riliquidato il trattamento con riconoscimento degli incrementi contrattuali fino al pensionamento e nulla dovendosi dopo tale data. Il Ministero dell’Istruzione ha chiesto a sua volta il rigetto e, in via subordinata, la declaratoria di cessata materia del contendere per aver posto in essere quanto di propria competenza quale datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico richiama il principio consolidato della giurisprudenza contabile secondo cui, nel calcolo della pensione, rilevano solo i miglioramenti economici relativi agli scaglioni già percepiti alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi derivanti da accordo sindacale, se scaglionati nel tempo, riguardano il personale in servizio alle singole decorrenze, salvo deroghe espresse. Il riferimento è alle Sezioni Riunite n. 17/QM del 1999 e alle pronunce delle sezioni di appello che ne hanno confermato l’indirizzo.

La Corte sottolinea che il diritto a un determinato aumento percentuale non si matura prima della decorrenza dell’anno di riferimento. Parallelamente, non può calcolarsi in pensione un trattamento mai acquisito in servizio, perché il diritto, esistente in via potenziale, non è sorto in concreto per mancata verificazione della condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione dell’aumento.

Il collegio esamina poi l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca, che disciplina gli effetti del nuovo trattamento economico sugli emolumenti corrisposti al lavoratore in quiescenza. Il comma 3 riconosce ai dirigenti cessati dal servizio, con diritto a pensione, i benefici economici maturati nel periodo di vigenza del triennio contrattuale, ma alle scadenze e negli importi previsti dall’art. 39, che prevede lo scaglionamento delle rideterminazioni dello stipendio tabellare. L’espressione “integralmente” attiene alla somma dei benefici dei commi 1 e 2, non estende i benefici futuri a chi era già cessato.

La decisione richiama il principio della non pensionabilità degli scaglioni non percepiti durante il servizio, non rilevando che il pensionamento sia avvenuto durante la vigenza giuridica del contratto. Sul punto convergono l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che ancora la base pensionabile all’ultimo stipendio percepito, e la giurisprudenza che esclude un generale principio di perequazione in favore dei pensionati.

Il giudice affronta infine il rapporto tra incrementi contrattuali e perequazione automatica. Consentire il cumulo degli scaglioni contrattuali con gli aumenti perequativi determinerebbe una duplicazione di benefici, incompatibile con il meccanismo strutturato di adeguamento delle pensioni e con l’equilibrio della finanza pubblica. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con riconoscimento dei soli incrementi maturati fino all’1.9.2018. Le spese sono compensate in ragione del parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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