Conto giudiziale azioni comunali va redatto al patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 43 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si esaurisce nella verifica formale dello schema contabile, ma accerta l’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni iscritti. Per le partecipazioni societarie la gestione non è meramente figurativa: il consegnatario di azioni deve esporre nel conto giudiziale l’effettiva consistenza delle partecipazioni, con riferimento all’ultimo bilancio approvato della partecipata. Trova applicazione il principio contabile n. 6.1.3 dell’All. n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, che impone la valutazione al patrimonio netto e preclude la valutazione al valore nominale. Il conto che riporti di esercizio in esercizio valori non aggiornati è irregolare e non consente il discarico dell’agente. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non è imputabile all’agente contabile ma all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dal consegnatario delle azioni di un Comune per l’esercizio 2021, relativo all’unica partecipazione azionaria dell’Ente in una società per azioni operante nel settore idrico. Il magistrato istruttore, con relazione, ha rilevato plurime discordanze contabili: il numero delle azioni indicato nel conto non corrispondeva a quello risultante dalla relazione sulla gestione della partecipata e dal progetto di fusione; il valore iniziale della partecipazione non coincideva con quello del rendiconto comunale; il valore finale non era aggiornato al bilancio 2020 della società, già disponibile. Era inoltre omesso il deposito della relazione dell’organo di controllo interno. Ritenute tali carenze irregolarità rilevanti, il magistrato istruttore ha sottoposto il conto al Collegio.
L’agente contabile ha contestato la propria qualifica, sostenendo di essere agente amministrativo per debito di vigilanza e non agente contabile, poiché i poteri gestori della partecipazione sarebbero rimasti al Sindaco; in subordine ha dedotto il mero errore materiale, l’assenza di danno erariale e la riferibilità delle carenze all’ufficio ragioneria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare sulla qualifica. Le risultanze formali dell’istruttoria confermano che l’agente era stato individuato dall’Ente come agente contabile mediante la delibera di Giunta comunale n. 1/2013, che espressamente lo indicava quale consegnatario delle azioni, e con successivi provvedimenti sindacali di attribuzione della responsabilità di area. Rileva, in particolare, che lo stesso agente ha sottoscritto il conto: in applicazione dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato, e la sottoscrizione del conto conferma la qualifica assunta.
Nel merito, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Sezione Veneto n. 383/2025) secondo cui il giudizio di conto implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni. Con riguardo alle partecipazioni societarie, non è idonea una rappresentazione che non tenga conto delle variazioni dei titoli e che riporti, di esercizio in esercizio, un valore nominale o comunque non corrispondente all’effettiva consistenza, determinando un disallineamento rispetto alle scritture dell’Ente.
La Sezione ha quindi applicato il principio contabile n. 6.1.3 dell’All. n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, che prescrive la valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tale impostazione riprende quanto già previsto dall’art. 29 R.D. n. 827/1924: i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, con la conseguenza che consisteva e valore delle partecipazioni vanno annotati in armonia con il metodo effettivamente utilizzato nel bilancio dell’Ente. Il Collegio ha richiamato sul punto Corte dei conti, Sezione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 83/2025.
Alla luce di tali principi, la Sezione ha ritenuto irregolare il conto per l’indicazione di un numero errato di azioni all’inizio e al termine della gestione, per il valore patrimoniale iniziale non corrispondente al rendiconto dell’Ente e non aggiornato alle risultanze del 2019, e per il valore finale non adeguato al patrimonio netto risultante dal bilancio 2020. Su tutti grava l’autonoma responsabilità dell’agente di esporre dati corretti e veritieri. Non è invece riferibile all’agente, ma all’Amministrazione, la mancata trasmissione della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. (Sezione Veneto n. 198/2024). Il conto è stato pertanto dichiarato irregolare e l’agente non ammesso a discarico, con nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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