Nessuna legittimazione dell’agente contabile dopo la caduta della norma regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 61 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale preclude la configurabilità della loro legittimazione passiva nel giudizio di conto. Tale qualificazione, in quanto contrastante con la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione contabile, non può essere riprodotta in via interpretativa né recuperata a titolo di agente contabile di fatto, difettando il maneggio delle partecipazioni societarie in capo a soggetti che, per conflitto di interesse, non ne hanno la disponibilità. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio per resa del conto, restando l’amministrazione regionale tenuta ad acquisire il conto dal soggetto effettivamente legittimato.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, reso dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione nella società partecipata. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha proposto la dichiarazione di improcedibilità della gestione, rilevando due profili: l’assenza di un valido atto di parifica e il difetto della qualifica di agente contabile, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.

Fissata l’udienza di discussione con decreto presidenziale, ritualmente notificato all’amministrazione e, per il suo tramite, al presunto agente contabile, nessuno è comparso per il convenuto né per l’ente. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione, rilevando l’assenza di un valido atto di parifica. Sul punto richiama la regola per cui solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., e che la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come chiarito dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924 e dal parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.

Quanto alla qualifica di agente contabile, dagli accertamenti istruttori emerge che il presunto consegnatario rivestiva la carica di componente dell’organo di amministrazione della società partecipata. La norma regionale invocata — l’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007 — è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Il Collegio sottolinea come quella disposizione individuasse come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali nelle società e, anzi, incapaci di averla per conflitto di interesse, in quanto componenti degli organi di amministrazione societari. Di qui il contrasto con la legislazione statale, che individua l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto e, trattandosi di partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, come si desume dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 c.g.c..

La caduta della norma regionale impedisce dunque di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto. Né tale qualità può recuperarsi in via di fatto, difettando il maneggio sopra descritto, come del resto presupponeva la stessa disposizione dichiarata incostituzionale, che obbligava gli amministratori e i sindaci delle società a supportare la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista.

Difettando la legittimazione passiva ad causam, il giudizio è dichiarato improcedibile. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto diverso che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2021. L’amministrazione regionale è pertanto tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento.

Infine, in ragione della natura officiosa del giudizio, della definizione su questioni pregiudiziali e della mancata costituzione delle parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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