Lavoro sportivo dilettantistico escluso dal divieto di cumulo quota 100 (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 71 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico “quota 100” e redditi da lavoro, di cui all’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, non opera nei confronti del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, reso in forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 36/2021. Tale rapporto, quando il compenso resti entro la soglia che esclude gli oneri di contribuzione previdenziale e l’imponibilità fiscale, non presenta i connotati di stabilità occupazionale né di reimmissione nel mercato del lavoro che la norma intende ostacolare. Esso è pertanto assimilabile, sul piano degli effetti sul sistema previdenziale, al lavoro autonomo occasionale esentato dal divieto di cumulo, con conseguente insussistenza dei presupposti della ripetizione dell’indebito pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione anticipata conseguita con il regime “quota 100”, ha impugnato la comunicazione con cui l’INPS aveva disposto la riliquidazione del trattamento e il recupero di somme corrisposte in eccedenza. L’Istituto fondava la pretesa restitutoria sull’incumulabilità prevista dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019, riferendola a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto con una società sportiva e al compenso annuo percepito, inferiore a 5.000,00 euro.
Il ricorrente ha contestato le determinazioni dell’Istituto, ritenendole applicative di un regime non previsto dal legislatore e frutto delle circolari interpretative INPS n. 11/2019 e n. 117/2019, sostenendo l’omogeneità tra lavoro autonomo occasionale e lavoro sportivo dilettantistico retribuito entro la medesima soglia. Ha chiesto in via principale la non ripetibilità dei ratei percepiti negli anni 2023 e 2024 e, in subordine, la limitazione del recupero ai soli ratei erogati in concomitanza con i redditi da lavoro sportivo.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto qualificato il giudizio pensionistico come cognizione piena sul rapporto, estesa all'”an” e al “quantum” della pensione, con giurisdizione esclusiva e non preordinata all’annullamento formale degli atti dell’Amministrazione. Sul piano preliminare ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio formulata dall’Istituto in attesa dell’esito della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna: l’accoglimento dell’istanza presupporrebbe, infatti, di ritenere concretizzata anche nel caso di specie la violazione del divieto di cumulo, condizione che nella fattispecie non ricorre.
La Corte ha aderito alla lettura costituzionalmente conforme già seguita in fattispecie analoga, ricostruendo la disciplina del lavoro sportivo introdotta dal d.lgs. n. 36/2021. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha escluso l’illegittimità del divieto di cumulo e ha negato l’omogeneità tra lavoro intermittente e lavoro autonomo occasionale, valorizzando l’assenza di eterodirezione e l’assenza di obblighi contributivi in capo al percettore di redditi entro la soglia dei 5.000,00 euro lordi annui.
Applicando tali principi, il giudice ha rilevato che il rapporto oggetto di causa non presenta i caratteri di stabilità occupazionale e di reimmissione nel mercato del lavoro che il divieto intende ostacolare. Il coordinamento è circoscritto dal legislatore al solo profilo tecnico-sportivo; la prestazione è collegata alla tempistica della stagione sportiva e si svolge in un settore che, per la sua funzione sociale, mal si presta a essere rigidamente ricondotto al mercato del lavoro.
Anche sotto il profilo degli effetti sul sistema previdenziale, la prestazione si pone in termini analoghi a quelli del lavoro autonomo occasionale, poiché l’aliquota contributiva è calcolata solo sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro. Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’insussistenza dei presupposti della ripetizione e condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme trattenute, rivalutate. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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