Pensioni Nato imponibili in Italia, esenzione solo per stipendi in servizio (Cass. civ. Sez. V n. 15273 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Irpef, le pensioni erogate dalla N.A.T.O. ai propri dipendenti civili residenti in Italia sono soggette a imposizione, non trovando applicazione l’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962. Tale disposizione, in quanto norma speciale di stretta interpretazione, presuppone due condizioni tassative: che si tratti di redditi derivanti da stipendi ed emolumenti e che siano corrisposti al personale civile in qualità di impiegato del Quartiere Generale. L’esenzione riguarda dunque esclusivamente le attribuzioni percepite in costanza del rapporto di lavoro e non si estende al trattamento pensionistico. Irrilevante è la distinzione tra natura retributiva differita e natura pensionistica delle somme, perché gli emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto conservano funzione previdenziale e non sono equiparabili ai redditi da lavoro dipendente.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente civile a statuto internazionale della N.A.T.O., riceveva dall’Organizzazione internazionale somme a titolo di pensione. L’Agenzia delle Entrate gli notificava un avviso di accertamento con cui, per l’anno 2005, determinava ai fini Irpef un maggior reddito imponibile pari agli importi pensionistici percepiti.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sostenendo la natura di retribuzione differita di quanto ricevuto e la conseguente non imponibilità. Il ricorso era rigettato e la pronuncia era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendo la violazione dell’art. 8, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962 e dell’art. 49 del d.P.R. n. 917 del 1986. L’Amministrazione finanziaria non si costituiva tempestivamente, depositando solo istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente contesta la qualificazione delle somme come pensione, sostenendo che gli importi gli sono stati corrisposti dalla N.A.T.O., datore di lavoro non italiano e non previdenziale, quale retribuzione differita legata a somme accantonate durante il rapporto attivo. Sostiene inoltre che il vincolo di soggezione al potere datoriale permane dopo la cessazione del servizio.
La Corte muove dalla lettera dell’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, che subordina il beneficio a due condizioni tassative: redditi derivanti da stipendi ed emolumenti e qualità di impiegato del Quartiere Generale. La norma richiama solo gli stipendi e gli emolumenti percepiti in costanza del rapporto, senza menzionare le pensioni. La ratio del trattamento speciale si collega alle finalità istituzionali perseguite dalle Organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura, di cui fa parte il personale in servizio, e non si estende a chi non presta più la propria opera.
A supporto soccorre il Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate, cui appartiene la N.A.T.O., e in particolare l’art. 42, che assoggetta la pensione alla legislazione fiscale nazionale dello Stato di residenza del beneficiario. Nello stesso senso depongono le fonti internazionali: l’Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951, ratificato con legge n. 1126 del 1954, che usa l’espressione salari ed emolumenti; l’art. X della Convenzione di Londra del 1951; l’art. 7 del Protocollo di Parigi del 28.8.1952. In nessuna di esse compare il termine pensione.
La Corte richiama inoltre il meccanismo del tax adjustment, che prevede il rimborso ai pensionati di circa la metà delle imposte pagate sulla pensione, e gli ulteriori commi dell’art. 42, che menzionano calcolo e importo delle imposte nonché detrazioni per carichi familiari. Tali elementi confermano l’esistenza di un regime diverso tra trattamento esente in corso di rapporto e trattamento non esente dopo la cessazione.
Il Collegio richiama il precedente della sentenza n. 16098 del 18.8.2004, per cui i redditi da pensione sono equiparati a quelli da lavoro dipendente solo ai fini dell’inclusione nella base imponibile, non dell’esclusione, e le Sezioni Unite n. 974 del 1.2.1997, che riconoscono natura previdenziale agli emolumenti pensionistici. Confermano l’orientamento Cass. sez. V n. 27965 del 2021 e la pronuncia della sez. V del 15.1.2019. Ne deriva che non rileva la distinzione tra natura retributiva differita e pensionistica. Il ricorso è infondato e va rigettato, con integrazione dei presupposti per il doppio contributo.
Nota della Redazione
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