Inammissibile l’appello principale e spese compensate: violato il principio di soccombenza (Cass. civ. Sez. II n. 31360 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello principale per tardività, la compensazione delle spese per reciproca soccombenza è illegittima. L’appello incidentale tardivo è inefficace ex lege ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. pen. e non può fondare alcuna soccombenza della parte che lo ha proposto. La soccombenza va riferita alla sola parte appellante principale, che ha dato causa al giudizio e ha visto respinte le proprie tesi. Il giudice deve pertanto porre le spese del grado all’unica parte soccombente.

Il Fatto

Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 703 cod. proc. civ., l’accertamento dei compensi professionali maturati per l’attività difensiva svolta in favore di una società davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Il Tribunale aveva condannato la società al pagamento di € 3.400,00.

Avverso tale ordinanza, comunicata dalla cancelleria, la società proponeva appello oltre il termine breve di trenta giorni. L’avvocato resisteva eccependo la tardività e proponeva appello incidentale tardivo. La Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello principale e conseguentemente inefficace quello incidentale, compensando le spese per reciproca soccombenza. L’avvocato ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la statuizione sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. La Corte d’Appello aveva ritenuto inammissibile il gravame principale ma aveva compensato le spese, ravvisando una reciproca soccombenza delle parti nel doppio grado.

La Suprema Corte ritiene il motivo fondato. La reciproca soccombenza è in realtà insussistente. L’appello principale della società è stato dichiarato tardivo perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione di cancelleria dell’ordinanza ex art. 703 cod. proc. civ., equiparata alla notificazione ad istanza di parte dalla speciale previsione dell’art. 702 quater cod. proc. civ. Su tale punto, dunque, la soccombenza è della società.

Quanto all’appello incidentale tardivo dell’avvocato, la Corte d’Appello ha correttamente preso atto della sua inefficacia ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ. Tale inefficacia scaturisce automaticamente dall’inammissibilità per tardività dell’appello principale. Non era quindi ravvisabile alcuna soccombenza dell’avvocato, che aveva proposto l’impugnazione incidentale secondo una delle modalità consentite dall’ordinamento.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, sia pure riferita alle impugnazioni in sede di legittimità: Cass. ord. n. 33733 del 2023 e Cass. ord. n. 15220 del 2018. In caso di inammissibilità dell’impugnazione principale, quella incidentale tardiva è inefficace e la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale. È irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza della controricorrente, poiché il giudice non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e il principio di causalità riferito al decisum addossa l’instaurazione del giudizio alla sola parte principale.

Applicando la compensazione per reciproca soccombenza, per di più estesa a entrambi i gradi, la Corte distrettuale ha violato il principio della soccombenza. Le spese del giudizio di secondo grado andavano poste a carico dell’unica parte che vi aveva dato causa e aveva visto respinte le proprie tesi.

Il secondo motivo, relativo alla pretesa lite temeraria ex artt. 96 e 88 cod. proc. civ., resta assorbito. Il giudice di rinvio, in diversa composizione, deciderà sull’esito finale della lite anche quanto alle spese e si pronuncerà sulla domanda risarcitoria conseguenziale.

Nota della Redazione

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