Definizione alternativa del giudizio contabile con pagamento del 50% della pretesa (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 111 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativa può essere definito con il rito abbreviato previsto dall’art. 130 del Codice di giustizia contabile, su istanza della parte convenuta, quando la somma offerta non sia superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura Regionale. L’accoglimento dell’istanza e il pagamento della somma determinata dalla Sezione nel termine di legge comportano l’estinzione del giudizio, senza che occorra accertare nel merito la fondatezza della domanda. Le spese di giudizio non possono essere compensate in assenza dei presupposti di cui all’art. 31, comma 3, C.G.C. e restano a carico della parte che ha richiesto la definizione alternativa.
Il Fatto
La Procura Regionale aveva convenuto in giudizio sette dirigenti medici, tra cui la convenuta, per responsabilità amministrativa connessa alla gestione clinica di due neonati prematuri, affetti da carenza di G6PD, presso il Reparto di Pediatria e Neonatologia di un presidio ospedaliero. La condotta omissiva contestata riguardava il mancato e tempestivo monitoraggio dei valori di bilirubina, che avevano raggiunto livelli neurotossici, determinando gravi e permanenti danni neurologici ai due gemelli. La struttura sanitaria, dopo la transazione con i genitori dei minori, aveva erogato la somma di Euro 350.000,00 a titolo di autoassicurazione, importo poi contestato come danno erariale ai sanitari.
La convenuta si era costituita in giudizio, formulando istanza di definizione alternativa del giudizio con il rito abbreviato, offrendo il pagamento di Euro 15.000,00, somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti. In subordine, aveva proposto eccezioni di merito. La Sezione, con decreto, aveva accolto l’istanza, determinando la somma dovuta, successivamente pagata nel termine di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte dei Conti ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130 C.G.C., rilevando che l’istanza era stata proposta dalla convenuta, che la somma offerta non superava la soglia del 50% della pretesa e che il pagamento era avvenuto nel termine stabilito. L’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato determina l’estinzione del giudizio, senza che sia necessario pronunciarsi sul merito della contestazione erariale.
In relazione alle spese di lite, la Sezione ha escluso la compensazione, non ravvisando le condizioni previste dall’art. 31, comma 3, C.G.C., e le ha poste a carico della convenuta, liquidandole in Euro 125,10 in favore dell’erario. La pronuncia conferma che l’istituto della definizione alternativa costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso contabile, che consente alla parte di chiudere la controversia con il pagamento di una somma predeterminata, con effetti estintivi del giudizio.
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Nota della Redazione
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