Perdita del grado non incide sui requisiti pensionistici militari (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 21 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, ai sensi dell’art. 861, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010, e non integra la perdita dello status di militare, che l’art. 622 del medesimo codice riserva a ipotesi tipiche e diverse. Ne deriva che al soggetto congedato per perdita del grado si applicano, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità, i requisiti contributivi previsti per il personale militare e non quelli vigenti per la generalità dei dipendenti civili. Il riscatto dei periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa produce effetti retroattivi, con collocazione temporale dei contributi coincidente con la decorrenza dei relativi effetti, e la tardività dell’istanza rileva al più ai fini della decorrenza del diritto. Il diritto alla pensione, in quanto indisponibile e irrinunciabile, non è pregiudicato dalla richiesta di contribuzione volontaria avanzata nelle more del giudizio, che non integra acquiescenza al rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, già Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio per congedo illimitato disposto a seguito di procedimento disciplinare, con decreto ministeriale impugnato dinanzi al TAR Bari in un giudizio ancora pendente. Ha poi presentato domanda di pensione di anzianità all’I.N.P.S., Fondo CTPS Militari, senza ottenere alcun provvedimento nei termini di legge, lamentando di essere rimasto privo di stipendio, di pensione e del TFS.
L’Istituto ha respinto la domanda per mancato raggiungimento del requisito contributivo di 41 anni di servizio utile previsto per i militari alla data di cessazione dal servizio. Ha sostenuto che, essendo il ricorrente decaduto dallo status militare, dovessero applicarsi i requisiti propri della generalità dei dipendenti, pari a 42 anni e 10 mesi per i soggetti di sesso maschile. Ha inoltre eccepito l’acquiescenza per effetto dei versamenti di contribuzione volontaria e, in via subordinata, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La questione attiene all’individuazione dei requisiti di anzianità contributiva applicabili al soggetto cessato dal servizio per perdita del grado. Il Giudice richiama l’art. 861 del d.lgs. n. 66/2010, che al comma 4 prevede, per gli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri, l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, quando la perdita del grado non consegua all’iscrizione in altro ruolo.
La perdita dello status di militare è invece disciplinata dall’art. 622 del codice dell’Ordinamento militare e ricorre solo per indegnità a seguito di degradazione, per interdizione perpetua dai pubblici uffici o per estinzione del rapporto di impiego. Nel caso di specie il congedo è stato disposto per applicazione della sanzione della perdita del grado e non dello status: l’iscrizione nei ruoli militari, pur senza grado, impone quindi di applicare i requisiti previsti per il personale militare. Sul punto il Giudice richiama sez. giur. Emilia-Romagna, sentenza n. 43/2023.
I precedenti invocati dall’Istituto risultano non pertinenti: le fattispecie decise con sez. giur. Lombardia n. 504/2009 e sez. II appello n. 8/2024 riguardavano la determinazione della causale della cessazione ai sensi dell’art. 923, comma 5, del C.O.M., con perdita del grado intervenuta dopo la cessazione disposta per altri motivi, quali l’inidoneità fisica al servizio.
Quanto alla determinazione dell’anzianità contributiva, il Giudice accoglie la tesi del ricorrente: gli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa sono retroattivi e la collocazione temporale dei contributi di riscatto coincide con la decorrenza dei relativi effetti, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 3667/1995 e Cass. n. 9599/1997. La tardività dell’istanza di riscatto rileva al più ai fini della decorrenza del diritto, ma non nel caso concreto, poiché la pensione è richiesta da data successiva alla domanda di riscatto. Alla data del congedo l’anzianità maturata risulta sufficiente per accedere al trattamento di anzianità secondo la normativa militare.
Nessun rilievo assume infine l’istanza di costituzione di contribuzione volontaria: le relative disposizioni non escludono che il beneficio sia richiesto al solo fine di ottenere un importo pensionistico maggiore. Poiché il diritto alla pensione è indisponibile e irrinunciabile, come affermato da Corte costituzionale n. 71/2010, il comportamento del ricorrente non integra acquiescenza al rigetto. Il ricorso è accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità dalla decorrenza determinata dalla c.d. finestra mobile, arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell’eventuale differenziale. Spese compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.