Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e criticità sugli organismi partecipati (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 343 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel verificare ai sensi dell’art. 148 TUEL la legittimità e la regolarità della gestione e l’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni degli enti locali secondo le risultanze del referto annuale, accerta la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli, con distinta valutazione delle singole tipologie. Il controllo sugli organismi partecipati, per le carenze riscontrate sul monitoraggio degli adempimenti, sulla conciliazione dei rapporti creditori e debitori, sugli indirizzi strategici e operativi e sul controllo dei contratti di servizio, non può considerarsi complessivamente adeguato. Il riscontro di criticità comporta l’invito all’Ente ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari al loro superamento e la trasmissione della pronuncia ai competenti organi dell’Ente, in una funzione di stimolo al corretto esercizio dell’autonomia locale.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso, in attuazione delle linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, depositata il 10 gennaio 2024, il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2022 e per l’esercizio 2023. La Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha esaminato la documentazione pervenuta al fine di verificare la legittimità e la regolarità della gestione e l’efficacia e l’adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni.
Dall’esame delle risposte rese nei questionari e della documentazione trasmessa sono emersi profili di criticità, che hanno condotto la Sezione a un accertamento non di piena adeguatezza del sistema e all’adozione di una pronuncia di invito nei confronti dell’Ente.
La Motivazione della Corte
L’indagine si articola per singole tipologie di controllo. Quanto al sistema dei controlli interni, la Sezione rileva che il rapporto tra il numero di report periodici previsti e quello dei report effettivamente prodotti non è soddisfacente e che il sistema presenta solo lievi difformità rispetto al regolamento comunale. Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, disciplinato dall’art. 147-bis TUEL, non sono emerse criticità di rilievo.
Il controllo di gestione e quello strategico risultano complessivamente conformi al regolamento comunale, pur con alcuni profili segnalati, tra cui l’omessa trasmissione del referto per il 2023 e la mancata integrazione operativa tra controllo strategico e controllo di gestione. Il controllo sugli equilibri finanziari ha garantito adeguatamente le linee di indirizzo e di coordinamento.
Il punto di maggiore frizione riguarda il controllo sugli organismi partecipati. La Sezione rileva la mancata conciliazione dei rapporti tra creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati, la mancata verifica dell’attuazione delle norme in materia di gestione del personale ex art. 19 TUSP, l’omesso monitoraggio degli adempimenti relativi ai contratti di servizio e la mancata definizione degli indirizzi strategici e operativi per l’anno 2023. Su queste basi, il funzionamento del controllo sugli organismi partecipati non può considerarsi complessivamente adeguato.
La pronuncia richiama, in via esemplificativa, precedenti della stessa Sezione e della Sezione di controllo per la Lombardia, a conferma della logica di individuazione dei flussi informativi necessari ad attivare tempestivamente i processi correttivi. All’esito dell’istruttoria, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni con le criticità evidenziate in motivazione, invita il Comune all’adozione dei provvedimenti organizzativi necessari e dispone che il Segretario generale comunichi le iniziative intraprese, con trasmissione della pronuncia al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione e pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.