Mancata relazione dell’organo di controllo interno e irregolarità del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 91 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, l’omessa redazione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., impedisce l’approvazione del conto giudiziale e il discarico dell’agente contabile. Tale irregolarità non è imputabile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, tenuta per legge a tale adempimento. Laddove il conto dell’ultima gestione evidenzi pendenze contabili relative a operazioni pregresse e un avanzo di cassa, le verifiche amministrativo-contabili non possono limitarsi al solo accertamento dei fondi esistenti in cassa, ma vanno estese, anche a campione, alle movimentazioni dei conti correnti intestati ai detenuti e alla documentazione giustificativa dei pagamenti. Il conto è pertanto dichiarato irregolare.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dall’agente contabile che, quale cassiere del peculio dei detenuti e degli internati presso la Casa Circondariale di Rovigo, ha gestito il fondo nel periodo 01/01/2018-21/02/2018.

Il magistrato designato, con relazione istruttoria, ha rilevato che il conto espone pendenze contabili derivanti dagli esercizi precedenti e che non risulta depositata la relazione dell’organo di controllo interno prescritta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. Trattandosi di ultima gestione, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont., è stata disposta l’iscrizione a ruolo. All’udienza pubblica le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354 disciplina il c.d. peculio dei detenuti e degli internati, costituito dalla parte di remunerazione riservata, dal danaro posseduto all’ingresso, dal ricavato della vendita di oggetti di proprietà o inviato dalla famiglia e da premi o sussidi. Il terzo comma demanda al regolamento di istituto le modalità di deposito e la determinazione della parte disponibile. Vi si correlano l’art. 57, comma 6, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che attribuisce al DAP la fissazione annuale degli importi spendibili e trasferibili, e l’art. 3 della legge n. 354/1975, che assicura la parità di condizioni tra i ristretti, a presidio contro posizioni di vantaggio economico.

Quanto alla disciplina contabile, la Corte richiama il R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come integrati e modificati.

Sotto il profilo formale, il conto è redatto sul Mod. 24 e munito dei visti del Direttore reggente e della competente Ragioneria territoriale dello Stato. Esso espone un totale riscossioni di € 114.536,48, un totale pagamenti di € 39.710,80 e un fondo in cassa al 21/02/2018 di € 74.825,68, con concordanza nelle scritture di controllo. Il fondo di cassa iniziale del conto del cassiere subentrante corrisponde al fondo finale; la cassa fisica di € 63.256,51 indicata nel verbale di passaggio di gestione concorda con la cassa contabile.

Il punto decisivo è però un altro. Benché risultino agli atti il verbale di passaggio di consegne e la verifica di cassa disposta dal Direttore reggente, non è stata depositata la relazione dell’organo di controllo interno. Il Collegio osserva che, in presenza di pendenze contabili pregresse e di un avanzo di cassa, l’Amministrazione avrebbe dovuto dare evidenza delle verifiche amministrativo-contabili effettuate, in gestione o nel passaggio di consegne, da funzionari della Ragioneria territoriale dello Stato, dell’Ispettorato generale di finanza, ovvero dal funzionario delegato o dal capo dell’area amministrativo-contabile.

Tali controlli — prosegue la Corte — non possono ridursi al solo accertamento dei fondi in cassa rispetto ai registri, come previsto dall’art. 695 del R.D. n. 1908/1920. In considerazione delle criticità cui è esposta la gestione del peculio, le verifiche vanno estese, anche a campione, alle movimentazioni dei conti correnti intestati ai detenuti e alla documentazione giustificativa dei pagamenti, con attenzione al c.d. sopravvitto. Il Collegio rinvia, quanto al contenuto della relazione, all’ordinanza n. 15 del 2023 della stessa Sezione.

Ne consegue che l’omissione impedisce l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile. L’irregolarità non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, con demandata agli organi responsabili l’adozione di ogni iniziativa utile. La declaratoria, in assenza di condanna, esonera dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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