Perequazione pensioni 2023-2024: legittima la riduzione degli scaglioni alti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 153 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di perequazione automatica delle pensioni, i principi di adeguatezza e sufficienza sanciti dagli artt. 36 e 38, secondo comma, Cost. non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza. Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione. La disciplina differenziata dei trattamenti in base al loro importo risponde a un progetto di eguaglianza sostanziale conforme all’art. 3, secondo comma, Cost., purché sostenuta da una esplicita motivazione economico-finanziaria basata su dati oggettivi. La riduzione temporanea e ragionevole della perequazione, contenuta in un intervento di durata limitata e inserita in un corretto bilanciamento tra interesse generale e diritti del singolo, non contrasta con i parametri costituzionali e convenzionali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico in godimento, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna lamentando l’insufficiente adeguamento della propria pensione a seguito di perequazione automatica. La domanda amministrativa preventiva era rimasta senza esito.

Nel ricorso si censurava l’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 per violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, in relazione agli artt. 36 e 38 Cost., ovvero alla Corte di giustizia europea per il profilo del principio comunitario di non discriminazione. Si deduceva, inoltre, una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti in servizio, beneficiari del taglio del cosiddetto cuneo fiscale. L’INPS, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non merita accoglimento. La Corte ritiene manifesta l’infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale, richiamando integralmente la propria sentenza n. 100 del 2024, la sentenza della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2024 e le pronunce di numerose altre Sezioni territoriali, fra cui la sentenza n. 64 del 2024 della Lombardia e la sentenza n. 54 del 2024 del Veneto.

Il Giudice muove dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, che riconosce rilievo alla perequazione automatica quale strumento di adeguatezza ex art. 38 Cost. e di sufficienza ex art. 36 Cost., ma esclude che tali principi impongano la rivalutazione integrale. Richiamando le sentenze n. 316/2010 e n. 234/2020 della Consulta, si afferma che il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nelle scelte perequative.

I parametri di legittimità sono individuati nel vincolo di ragionevolezza — rispettato quando la disciplina differenziata persegue un progetto di eguaglianza sostanziale — e nella presenza di una motivazione economico-finanziaria ancorata a dati oggettivi. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che non può ipotizzarsi una consumazione del potere legislativo, restando legittimo ogni nuovo intervento riduttivo conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che la legge di bilancio 2023 persegue il contrasto delle tensioni inflazionistiche, riconoscendo l’integrale rivalutazione alle pensioni fino a quattro volte il minimo INPS ed elevando gli assegni più bassi, con modifica peggiorativa dell’indicizzazione solo per i trattamenti superiori. Dalla relazione tecnica emerge che le maggiori economie concorrono agli obiettivi di finanza pubblica e alla riduzione del debito. L’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, letto con il successivo comma 310, realizza quindi un bilanciamento tra pluralità di valori di rango costituzionale.

La Corte sottolinea che gli assegni superiori a dieci volte il minimo INPS sono comunque indicizzati nella misura del 32% e che la disciplina ha efficacia limitata al biennio 2023-2024, con orizzonte temporale breve e transitorio. Il riferimento al cuneo fiscale è giudicato inconferente, trattandosi di misura per i soli lavoratori in servizio e di piani autonomi rispetto alla perequazione. Anche i profili sovranazionali sono esclusi, non censurando la CEDU una riduzione temporanea e ragionevole. Le spese sono compensate ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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