Irregolarità del conto dell’agente contabile per opacità rappresentativa della gestione plurisoggettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 211 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 139 e seguenti del codice di giustizia contabile, ha ad oggetto la verifica della regolarità, formale e sostanziale, del conto giudiziale. La parificazione del conto costituisce attività propedeutica e antecedente logico-contabile rispetto alla sua approvazione, la quale deve precedere o accompagnare l’approvazione del bilancio di esercizio: l’inversione di tale sequenza integra un elemento oggettivo di irregolarità del conto, non sanabile da circostanze eccezionali che valgano solo a escludere l’imputabilità all’agente contabile. Ai fini della qualificazione di agente contabile è decisivo il mero maneggio del denaro pubblico, restando recessivi il formale provvedimento di nomina e l’entità o durata della giacenza. L’incertezza documentale sulla riconducibilità della fattispecie al modulo dell’agente contabile che si avvale di fiduciari, del cui operato risponde ai sensi dell’art. 188 R.D. n. 827/1924, ovvero a quello della gestione plurisoggettiva ex art. 192 R.D. n. 827/1924, con qualificazione di ciascun addetto quale agente contabile secondario, costituisce di per sé un elemento di opacità rappresentativa del conto che ne determina l’irregolarità.

Il Fatto

La società El.Da Service s.r.l., agente contabile dell’Azienda Ospedale Università Padova, ha reso il conto giudiziale n. 69743 per la gestione dell’attività di cassa, istituzionale e di libera professione, relativa a undici punti cassa, per l’esercizio 2019. Il conto, depositato tramite il portale SIRECO in data 30 dicembre 2020, chiudeva in pareggio, con riscossioni e versamenti pari a euro 5.823.039,73, ma il Magistrato istruttore rilevava plurimi profili di criticità, tra cui la mancata allegazione dei sub-conti dei singoli addetti alla riscossione, l’incertezza sulla qualificazione giuridica degli operatori di cassa e l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., concludendo per la declaratoria di irregolarità senza discarico.

Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione sia la società agente contabile, contestando i rilievi istruttori e deducendo, in particolare, la conformità del conto alle Istruzioni Operative di Azienda Zero, la natura formale delle irregolarità e l’assenza di ammanchi, con consequenziale richiesta di dichiarazione di regolarità del conto e discarico dell’agente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato l’irregolarità del conto giudiziale, pur dando atto della positiva verifica dei profili concernenti la nomina dell’agente, la copertura contrattuale dell’esercizio 2019 e l’internalizzazione della cassa economale dal 2017, superati dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione. L’esito del giudizio è stato invece determinato da due distinti profili di criticità, tra loro concorrenti.

Quanto al primo profilo, relativo allo sfasamento temporale tra la parifica del conto e la sua approvazione, intervenute rispettivamente il 15 ottobre 2020 e il 6 novembre 2020, e l’approvazione del bilancio di esercizio 2019, avvenuta il 29 maggio 2020, il Collegio ha riconosciuto che l’eccezionale e imprevedibile carico di attività derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 spieghi il ritardo ed escluda l’imputabilità all’agente contabile, ma ha escluso che tale circostanza possa sanare l’anomalia procedimentale, che integra comunque un elemento oggettivo di irregolarità del conto.

Sul secondo profilo, concernente la qualificazione giuridica degli addetti alla riscossione, il Collegio ha richiamato il criterio generale, già affermato dalla Sezione con la sentenza n. 243/2024, secondo cui è decisivo il mero maneggio del denaro pubblico. Tuttavia, gli elementi documentali sono risultati di segno non convergente: da un lato, la clausola di manleva di cui all’art. 5 del contratto d’appalto, riconducendo unitariamente in capo alla società la responsabilità patrimoniale verso l’Amministrazione, deporrebbe per il modulo dell’agente-fiduciari di cui all’art. 188 R.D. n. 827/1924; dall’altro, le istruzioni operative allegate al contratto, che attribuiscono a ciascun operatore una responsabilità personale di quadratura con credenziali individuali, deporrebbero per la qualificazione quale agente contabile secondario ai sensi dell’art. 192 R.D. n. 827/1924.

Il Collegio ha ritenuto che la clausola di manleva, regolando il solo rapporto contrattuale tra appaltatore e committente, non sia idonea a neutralizzare l’evidenza del maneggio individuale del denaro. A tale incertezza qualificatoria si è aggiunta l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c., che avrebbe potuto chiarire l’effettivo funzionamento del modello organizzativo, nonché la mancata allegazione al conto di sub-conti o di analoga documentazione riferita alle singole gestioni giornaliere. L’impossibilità di ricondurre con sicurezza la fattispecie all’uno o all’altro modulo organizzativo, attenendo non all’esattezza aritmetica ma all’idoneità del conto a rappresentare l’articolazione soggettiva della gestione, ha costituito di per sé un elemento di opacità rappresentativa del conto, valutato quale rilievo concorrente ai fini della declaratoria di irregolarità.

Quanto alla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio ha precisato che si tratta di omissione non imputabile all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, che dovrà provvedervi per il futuro trattandosi di adempimento obbligatorio. In assenza di statuizioni di condanna a carico dell’agente, non vi è stato luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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