Cessazione materia contendere e rinuncia domanda principale nel rito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 173 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi, potendo residuare un contrasto solo sulle spese, da risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale. La riliquidazione del trattamento pensionistico disposta dall’INPS in autotutela, con applicazione dell’aliquota del 2,44% individuata dalle Sezioni Riunite n. 1/2021, si profila integralmente satisfattiva della domanda subordinata, rispetto alla quale difetta fin dall’origine l’interesse ad agire, con conseguente inammissibilità. La rinuncia alla domanda principale, accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., senza pronuncia sulle spese ai sensi del comma 7; le spese sulla domanda subordinata sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c..
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente in quiescenza dal 01.02.2020, titolare di pensione liquidata con il sistema misto retributivo-contributivo, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per le anzianità maturate al 31.12.1995.
Respinta l’istanza, adiva la Sezione giurisdizionale. Nelle more interveniva la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021, che individuava la diversa aliquota del 2,44% annuo; il ricorrente formulava allora domanda subordinata per l’applicazione di tale aliquota. Con sentenza n. 191/2021 la Sezione dichiarava inammissibile la domanda subordinata per mancata preventiva diffida ex art. 153, comma 3, lett. b), c.g.c., respingendo il resto. Rinnovata la diffida, il ricorrente riproponeva ricorso, con domanda principale e subordinata.
La Motivazione della Corte
Il giudicante richiama anzitutto il principio, ribadito da Cass. n. 19845/2019 e Cass. n. 26299/2018, secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando sopravvengano fatti tali da far venir meno il contrasto tra le parti e l’interesse al ricorso. Nella specie, richiamando Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 29.07.2021, la Corte precisa che le parti devono reciprocamente riconoscere il mutamento della situazione sostanziale e sottoporre conclusioni conformi.
L’INPS ha prodotto il provvedimento di autotutela, adottato nelle more del giudizio di appello, con cui la pensione è stata riliquidata applicando l’aliquota del 2,44%, unitamente alla documentazione attestante il pagamento dal rateo di febbraio 2024 e degli arretrati. Tale provvedimento è integralmente satisfattivo della domanda subordinata.
Ne consegue che, rispetto alla domanda subordinata, difettava già alla proposizione del ricorso l’interesse ad agire: la domanda è pertanto inammissibile.
Quanto alla domanda principale, permaneva in ipotesi l’interesse all’azione; il ricorrente però, con memoria, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo il sopravvenuto assetto satisfattivo. All’udienza il procuratore ha dichiarato di rinunciare alla domanda principale e il procuratore di parte resistente ha accettato la rinuncia, munito dei relativi poteri.
Stante la regolarità di rinuncia e accettazione, ai sensi dell’art. 110 c.g.c. va dichiarata l’estinzione del giudizio sulla domanda principale, senza pronuncia sulle spese ai sensi del comma 7. Le spese sulla domanda subordinata sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c.; nulla è dovuto per le spese del giudizio stante la gratuità del rito.
Nota della Redazione
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