Perequazione pensioni pubbliche, questioni di costituzionalità manifestamente infondate (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 25 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di parziale riduzione della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici previste dall’art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197/2022 non violano gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., né il principio del legittimo affidamento, poiché non esiste nel nostro ordinamento un diritto quesito alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico. Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella modulazione dei coefficienti perequativi, in ragione delle risorse finanziarie disponibili, purché sia garantita la tutela delle esigenze minime di protezione della persona. Non è configurabile alcun contrasto con il principio di non discriminazione basato sull’età di cui al diritto dell’Unione europea, atteso che i Regolamenti n. 1408/1971 e n. 883/2004 operano sul piano del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e non attribuiscono al giudice nazionale il potere di disapplicare norme interne in materia di perequazione. Il giudice comune non può disapplicare norme nazionali per asserito contrasto con la Costituzione o con generici principi comunitari.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex dipendenti pubblici in quiescenza titolari di pensione ordinaria, privilegiata e diretta a totale carico dello Stato, hanno agito davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del proprio diritto alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico, contestando le decurtazioni derivanti dall’art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197/2022. Dopo aver inviato formali diffide all’I.N.P.S. per ottenere la disapplicazione delle norme contestate e il pagamento degli arretrati, i ricorrenti hanno chiesto la rimessione alla Corte costituzionale di tre questioni di legittimità e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ex art. 267 TFUE. L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha sostenuto la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando la giurisprudenza costituzionale consolidata e i precedenti conformi delle sezioni giurisdizionali della stessa Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha esaminato prioritariamente le questioni di legittimità costituzionale, ritenendole manifestamente infondate. Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza della Corte costituzionale — sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015 — secondo cui un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa delle pensioni di importo superiore al minimo, con progressione inversa rispetto alla loro entità, costituisce misura non irragionevole, in quanto privilegia i trattamenti di modesto importo.

Quanto al legittimo affidamento, il giudice ha escluso che possa configurarsi un affidamento sulla immodificabilità del trattamento pensionistico, trattandosi di deduzione non idonea a superare il vaglio di non manifesta infondatezza. La Corte ha poi richiamato l’orientamento delle sezioni giurisdizionali di Calabria n. 128/2024, Lombardia n. 64/2024 e Friuli V.G. n. 11/2024, dalle quali emerge che solo il blocco integrale della perequazione può integrare profili di irragionevolezza, mentre le riduzioni percentuali previste dalla norma censurata — pari al 37% per la quarta fascia e al 32% per la quinta — non risultano meramente simboliche.

La Corte ha inoltre escluso la natura tributaria della misura, valorizzando la finalità endoprevidenziale del risparmio di spesa perseguito dal legislatore, con conseguente esclusione dei profili di violazione dell’art. 53 Cost. Quanto ai profili comunitari, il giudice ha ritenuto le censure genericamente contrastanti con il principio di non discriminazione basato sull’età, ribadendo che i Regolamenti n. 1408/1971 e n. 883/2004 disciplinano il coordinamento tra sistemi previdenziali dei diversi Stati membri e non si applicano alla legislazione interna di uno Stato per i propri cittadini soggetti alla sola legislazione nazionale.

Il giudice ha quindi affermato il principio secondo cui non è consentito al giudice comune disapplicare norme dell’ordinamento nazionale per asserito contrasto con la Costituzione o con generici principi comunitari. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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