Il rimborso delle spese di viaggio ai componenti del collegio sindacale deve essere previsto da una norma (Corte dei Conti Sez. II App. n. 116 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese di viaggio sostenute da un libero professionista per raggiungere la sede dell’ente, in qualità di componente del collegio sindacale di un’amministrazione pubblica, può essere legittimamente disposto solo se previsto da una specifica norma, senza possibilità di applicazione analogica di disposizioni riguardanti fattispecie diverse. Non è applicabile l’art. 2234 c.c., poiché il componente del collegio sindacale non stipula un contratto d’opera con l’amministrazione, ma svolge una funzione istituzionale di interesse pubblico, in posizione di terzietà e indipendenza. La condotta del componente che abbia chiesto e ottenuto il rimborso in assenza di una norma ostativa, in base a un’interpretazione astrattamente plausibile, non integra gli estremi della colpa grave e tantomeno del dolo, ove non sia dimostrato il volontario intento di danneggiare l’erario.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio un componente, poi presidente, del collegio sindacale di un’azienda socio-sanitaria territoriale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per l’indebita percezione di rimborsi per spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’ente. Il giudice di primo grado, esclusa la natura dolosa della condotta, aveva dichiarato la responsabilità per colpa grave, limitando però la condanna al minor importo dei rimborsi percepiti prima dell’entrata in vigore dell’art. 21 d.l. n. 76/2020. L’interessata aveva proposto appello chiedendo l’esclusione di ogni obbligo risarcitorio, mentre la Procura generale aveva insistito per il riconoscimento del dolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha innanzitutto accertato che i rimborsi ottenuti erano privi di fondamento normativo: alcuna disposizione di legge statale o regionale prevedeva il rimborso delle spese di viaggio per i componenti del collegio sindacale, e la deliberazione di nomina non conteneva una clausola espressa di esclusione, limitandosi a richiamare nelle premesse note regionali non vincolanti. Il principio della tipicità delle spese pubbliche impedisce di corrispondere rimborsi in assenza di una specifica autorizzazione legislativa.
La Corte ha quindi escluso l’applicabilità dell’art. 2234 c.c., richiamato dall’appellante: il rapporto che si instaura con la nomina non è un contratto d’opera, ma l’espletamento di una funzione di controllo svolta nell’interesse pubblico, con compenso prestabilito dalla legge e soggetto a revoca solo a rigide condizioni, a differenza del recesso libero previsto nel contratto d’opera.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha escluso il dolo, non essendo dimostrato che l’interessata abbia voluto danneggiare l’amministrazione, e ha escluso anche la colpa grave: il rimborso era stato richiesto e ottenuto senza violare una norma ostativa, in base a un’interpretazione della disciplina astrattamente plausibile, in un arco temporale pluriennale e senza opposizione dei funzionari dell’ente. Il riferimento al d.l. n. 76/2020, operato dal primo giudice, è stato così superato dall’accoglimento integrale del gravame, con liquidazione delle spese per entrambi i gradi a carico dell’ente.
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Nota della Redazione
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