Perequazione pensioni, legittimo il raffreddamento della legge di bilancio 2023 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 202 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di raffreddamento della perequazione automatica delle pensioni, introdotto dall’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, non viola gli artt. 36 e 38 Cost. e neppure l’art. 53 Cost. La giurisprudenza costituzionale non riconosce un diritto quesito alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, soprattutto per le pensioni di importo elevato, poiché il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei coefficienti perequativi, con il solo limite della garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. La limitazione graduale e proporzionata in base all’importo del trattamento persegue un progetto di eguaglianza sostanziale conforme all’art. 3, comma 2, Cost. e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione tributaria, trovando autonoma giustificazione nella finalità endoprevidenziale e nei principi solidaristici dell’art. 2 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente pubblico del comparto difesa e sicurezza, titolare di un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo INPS, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione della pensione rivalutata senza il blocco imposto dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022. Ha chiesto la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme non erogate e il risarcimento del danno.
Secondo il ricorrente la norma violerebbe i principi costituzionali in materia di adeguatezza e sufficienza della retribuzione, comprimendo illegittimamente il valore reale del reddito pensionistico, e determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra pensionati e lavoratori attivi. L’INPS ha chiesto il rigetto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025. Con memoria i difensori hanno domandato la sospensione del giudizio, in ragione di un nuovo incidente di costituzionalità sollevato dalla Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna con ordinanza n. 23/2025.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla ricostruzione sistematica dell’istituto della perequazione automatica operata dalla giurisprudenza costituzionale. La perequazione garantisce il criterio di adeguatezza dell’art. 38, comma 2, Cost. e il principio di sufficienza della retribuzione dell’art. 36 Cost., applicabile anche ai trattamenti di quiescenza quali retribuzione differita, come affermato nella Corte cost. n. 70/2015. Tali principi, tuttavia, non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, poiché il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità, alla stregua delle risorse finanziarie disponibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (Corte cost. n. 316/2010 e n. 234/2020).
La Corte aderisce alle argomentazioni della Sezione Giurisdizionale per la Lombardia nella sentenza n. 71/2025, resa su ricorso dei medesimi difensori. Da tali pronunce si ricava l’insussistenza di un diritto quesito alla integrale rivalutazione, segnatamente per le pensioni più elevate, e la possibilità di limitare il meccanismo perequativo secondo parametri di ragionevolezza. Nel caso concreto il ricorrente è titolare di un trattamento superiore a quattro volte il minimo INPS di euro 598,61, sicché operano le coordinate ermeneutiche della Consulta. Sono ragionevoli le scelte legislative che, differenziando i coefficienti in base all’importo delle pensioni, perseguono un progetto di eguaglianza sostanziale conforme all’art. 3, comma 2, Cost., come ritenuto nella Corte cost. n. 70/2015.
Il giudice esclude che la norma realizzi una paralisi definitiva del meccanismo perequativo. Solo il blocco integrale della perequazione può risultare irragionevole e contrastare con l’art. 38, comma 2, Cost., mentre la disposizione censurata assicura una quota perequativa del 53% per la seconda fascia, ridotta ma non meramente simbolica, secondo il meccanismo dell’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. La Corte cost. n. 19/2025 ha ritenuto la normativa immune dalle censure di legittimità costituzionale, e a tale pronuncia il giudice intende integralmente rinviare.
Quanto all’art. 53 Cost., la Corte non condivide i dubbi espressi dalla Sezione dell’Emilia Romagna. La finalità endoprevidenziale del risparmio di spesa esclude la natura tributaria della misura: il prelievo è devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale e si inquadra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge ex art. 23 Cost., trovando giustificazione nei principi solidaristici dell’art. 2 Cost., come già nella Corte cost. ordinanza n. 22 del 2003. Il raffreddamento è stato disposto per concorrere agli oneri di un più agevole pensionamento anticipato, funzionale al ricambio generazionale. Il ricorso è pertanto respinto; la novità della questione, ancora sub iudice al momento della proposizione, giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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