Rinuncia agli atti e accettazione INPS: estinzione del processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile in materia pensionistica la rinuncia agli atti è disciplinata dall’art. 110 c.g.c. e produce i suoi effetti soltanto dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni e può essere resa verbalmente all’udienza o con atto sottoscritto e notificato. Verificata la regolarità della rinuncia e della accettazione, il giudice dichiara l’estinzione del processo e non provvede sulle spese. La volontà estintiva espressamente manifestata da entrambe le parti non consente, in ogni caso, di prescindere dalla verifica dei requisiti formali previsti dalla legge.
Il Fatto
Numerosi ricorrenti, tutti ex militari in quiescenza titolari di trattamenti pensionistici gestiti dall’I.N.P.S. e superiori a quattro volte la pensione minima, hanno adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico nella misura del 100% per gli anni 2023-2025. Essi lamentavano che la legge n. 197/2022 aveva introdotto, dal 1° gennaio 2023, un criterio di sola parziale perequazione delle pensioni.
Nel corso del giudizio i ricorrenti, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2025 che aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale poste a fondamento del ricorso, hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione del processo. L’I.N.P.S. si è costituito chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti affronta in via preliminare gli effetti della rinuncia sul giudizio così come introdotto, individuando la disciplina applicabile nell’art. 110 c.g.c. Il primo comma consente alle parti di rinunciare agli atti in qualunque stato e grado della causa.
Il terzo comma subordina però l’efficacia della rinuncia all’accettazione della controparte nelle debite forme. Il quarto comma precisa che l’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni, mentre il quinto comma stabilisce che le dichiarazioni di accettazione sono rese dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza oppure con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il sesto comma attribuisce al giudice il potere di dichiarare l’estinzione del processo quando rinuncia e accettazione sono regolari, con esclusione di ogni pronuncia sulle spese ai sensi del settimo comma. La Corte ricostruisce quindi la sequenza processuale: dopo la notificazione e il deposito della dichiarazione di rinuncia dei ricorrenti, l’I.N.P.S. ha dapprima depositato memoria con cui prendeva atto della rinuncia e chiedeva l’estinzione, e successivamente ha confermato in udienza l’accettazione.
La Corte verifica la regolarità formale della accettazione, che non contiene riserve o condizioni ed è stata resa nelle forme di legge. Su questa base dichiara l’estinzione del processo e, in applicazione del settimo comma dell’art. 110 c.g.c., non luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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