Parere sfavorevole sul controllo preventivo di partecipazione societaria indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 193 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della peculiare attività di controllo preventivo prevista dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la Corte dei conti delibera sulla conformità dell’atto di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere di motivazione analitica che grava sull’amministrazione esige una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello organizzativo del in house providing e l’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato. La carenza di tale quadro economico di raffronto è vizio assorbente e giustifica il parere sfavorevole, quand’anche l’affidamento non sia contestuale all’acquisizione ma vi sia dichiaratamente preordinato.

Il Fatto

Il Comune istante sottopone alla Sezione regionale di controllo il provvedimento di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società operante nel settore dell’igiene urbana, tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui i comuni sono soci. L’operazione, promossa da quest’ultimo, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in cinque delle sette zone omogenee dell’area metropolitana milanese e ha ottenuto il parere favorevole della conferenza metropolitana.

Alla deliberazione consiliare sono allegati molteplici documenti, tra cui il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico e un parere di congruità finanziaria. La richiesta di parere perviene nell’ambito di un più ampio insieme di richieste, tutte relative alla medesima operazione societaria, trattate congiuntamente in adunanza.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione dell’attività richiesta: si tratta di un controllo preventivo i cui tempi, parametri ed esiti sono individuati dal legislatore, il quale ne fissa il termine di sessanta giorni e ne àncora l’oggetto alla motivazione del provvedimento. Il parametro normativo di riferimento è l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, che esige la motivazione analitica circa le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio.

Nel caso concreto l’operazione consiste nell’acquisizione, da parte del gestore idrico, di una quota di partecipazione in una società attiva nei servizi di igiene urbana. L’acquisizione della partecipazione indiretta non prevede il contestuale affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo il modulo dell’in house a cascata. Il piano industriale, tuttavia, prefigura un’espansione significativa dei comuni soci serviti e della popolazione raggiunta nell’arco decennale 2025-2035, con l’implicita previsione dell’affidamento del servizio già dal 2026.

La Sezione ritiene che il vizio decisivo risieda nell’assenza, nella deliberazione e negli allegati, di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e di una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto da porre a base di gara. Tale omissione integra la violazione dell’onere di motivazione analitica.

Il collegio richiama il proprio consolidato orientamento, confermato dalla deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024 e dalla recente deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025. In quest’ultima si è ritenuto che le carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata siano assorbenti degli ulteriori profili critici, allorché non siano rappresentati i costi annui stimati e i corrispettivi ordinari delle attività da affidare alla società.

La Sezione precisa che la non contestualità dell’affidamento rispetto all’acquisizione non vale a escludere l’onere motivazionale, poiché l’operazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore. Il profilo di attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016 e la questione del controllo analogo a cascata restano sullo sfondo, superati dalla carenza motivazionale assorbente. Da qui il parere sfavorevole sulla deliberazione consiliare sottoposta a controllo, con trasmissione al sindaco e pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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