Ricorso collettivo pensionati inammissibile per indeterminatezza delle posizioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 16 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo proposto da una pluralità di pensionati è inammissibile quando manca la compiuta rappresentazione analitica della posizione previdenziale di ciascun ricorrente, non essendo sufficienti la mera indicazione del codice fiscale e l’allegazione generica della qualifica lavorativa. La questione di legittimità costituzionale prospettata in via incidentale deve indicare con precisione la disposizione sospettata, l’articolo e il comma violati e gli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza riferiti a ciascuna posizione, a pena di inammissibilità. Il difetto di specificazione dei fatti costitutivi della domanda preclude al giudice l’esame nel merito, non potendo egli emettere una pronuncia di mera enunciazione giuridica astratta, avulsa dalle singole posizioni. La declaratoria di inammissibilità per questione pregiudiziale giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Ventotto pensionati, qualificatisi genericamente come militari e appartenenti alle forze di polizia in congedo o in pensione, hanno proposto ricorso collettivo dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, chiedendo la sospensione del giudizio e la trasmissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità del meccanismo perequativo introdotto dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.
In via subordinata i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione della norma e la condanna dell’INPS a rivalutare le pensioni per gli anni 2023 e 2024 secondo il meccanismo perequativo richiamato dalla legge n. 234 del 2021. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per indeterminatezza e, in subordine, il difetto di giurisdizione per un ricorrente non titolare di trattamento pensionistico pubblico e il difetto di interesse per altro ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione per il ricorrente che, stando al certificato di pensione allegato al ricorso e alla procura, non era dipendente pubblico ma funzionario di banca, titolare di trattamento pensionistico di altro settore. La posizione è estranea alla giurisdizione contabile in materia pensionistica.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza cumulativa dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi tra le parti. Nel caso concreto mancava la descrizione analitica della posizione di ciascun ricorrente: nessun dato sulla data di congedo o collocamento a riposo, sull’importo del trattamento e sulla decorrenza.
La stessa questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta generica, non essendo precisata la lettera — a) o b) — del comma 309 asseritamente violata, né il numero da 1 a 5 della lettera b), né essendo distinguibili le posizioni previdenziali riconducibili a ciascuna fascia. Manca inoltre un’autonoma esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata.
La Corte ha osservato che la documentazione prodotta non offriva adeguato supporto probatorio, consistendo in decreti di attribuzione risalenti nel tempo da cui emergevano posizioni non omogenee quanto a decorrenza e importo. Ha ricordato che la documentazione ha funzione di provare e non di integrare le allegazioni del ricorso, come chiarito da Sez. Puglia n. 315 del 2011 e Sez. Sicilia n. 65 del 2017.
In via ulteriore la Corte ha ravvisato un autonomo profilo di difetto sopravvenuto di interesse ad agire, per la mancata presenza del patrocinio dei ricorrenti all’udienza senza alcuna comunicazione di impedimento. Quanto alle spese, la definizione del giudizio su questione pregiudiziale ne ha consentito l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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