Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 234 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’INPS, con inclusione dell’annualità contributiva in contestazione e corresponsione degli arretrati, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse al ricorso. Le spese di giudizio vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, che impone la condanna dell’ente previdenziale che abbia riconosciuto le ragioni della controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente medico dipendente da due aziende sanitarie locali, titolare di pensione ordinaria di vecchiaia liquidata dall’INPS, chiedeva l’inclusione nel calcolo del servizio prestato nell’anno 1999 presso vari presidi ospedalieri, coperto dai relativi contributi previdenziali. L’azienda sanitaria di appartenenza aveva dapprima certificato il servizio, salvo poi precisare che mancava l’intero anno 1999 di competenza di altra azienda.

Di fronte al diniego dell’INPS e al reiterato inadempimento degli enti competenti, il ricorrente chiedeva accertarsi l’errore di calcolo e condannarsi l’Istituto, eventualmente in solido con la struttura sanitaria, alla riliquidazione della pensione comprensiva dell’anno contributivo non computato, con arretrati, rivalutazione e interessi. L’INPS resisteva sostenendo di aver liquidato sulla base dei dati certificati dall’ente datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha dichiarato la contumacia della struttura sanitaria, ritualmente citata ma rimasta estranea al giudizio.

Nel merito, la Corte ha rilevato che, a seguito della riliquidazione effettuata dall’INPS, non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto. È venuta così meno la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, che ricorre quando sopravvengono fatti tali da eliminare il contrasto tra le parti e, con esso, l’interesse al ricorso, secondo il principio richiamato da Cass. n. 26299/2018.

In tale evenienza può residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice risolve applicando il criterio della soccombenza virtuale, come già affermato da Corte conti Campania n. 156/22.

Nel caso concreto il ricorrente ha dichiarato in udienza di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, avendo l’INPS provveduto alla riliquidazione del trattamento con l’inclusione dell’annualità 1999, con pagamento degli arretrati e degli interessi legali. È venuta meno ogni ragione di lite.

Sull’onere delle spese, la Corte ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato l’INPS al rimborso in favore del ricorrente, avendo l’Istituto previdenziale riconosciuto le ragioni di controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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