Pericolosità sociale e libertà vigilata: la distanza dai fatti non basta (Cass. pen. Sez. I n. 26190 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione delle misure di sicurezza, il giudizio sull’attualità della pericolosità sociale costituisce compito esclusivo del giudice di merito, che deve valutare la capacità criminale del soggetto e l’effettivo pericolo di recidiva alla stregua dei parametri dell’art. 133 cod. pen. La distanza temporale dei fatti di reato non esclude di per sé la pericolosità attuale, ove le modalità e la gravità del delitto commesso, la persistente assenza di revisione critica e le reiterate frequentazioni di soggetti pregiudicati ne confermino l’attualità. È inammissibile la censura che, senza contrastare il percorso motivazionale, si limiti a prospettare una diversa lettura degli elementi valutati dal giudice di sorveglianza.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva rigettato l’appello proposto nell’interesse del condannato avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, in relazione a una sentenza di condanna per estorsione aggravata ex art. 416-bis cod. pen. Il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 199, 203 e 133 cod. pen. e il vizio della motivazione, per non avere il Tribunale adeguatamente argomentato sull’attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente valorizza la notevole distanza temporale dai fatti del 2015, l’assenza di elementi obiettivi di attuale pericolosità, la circostanza di un solo contatto occasionale con un soggetto pregiudicato e il periodo successivo alla scarcerazione, oltre alla condizione di persona seguita dai servizi di igiene mentale. Sostiene che la misura sia finalizzata a un controllo ingiustificato.
La Motivazione della Corte
La Sezione I dichiara il ricorso infondato. Osserva come il ricorrente non abbia contestato l’accertamento relativo alla totale mancanza di revisione critica e all’assenza di ammissione di responsabilità, elementi che, uniti alla lunga carriera criminale, al contesto familiare e sociale, alle frequentazioni e alla mancanza di segni di rescissione del vincolo, conducono alle conclusioni dei giudici di sorveglianza.
La Corte ribadisce che il giudizio sulla pericolosità sociale costituisce compito esclusivo del giudice chiamato ad applicare una misura di sicurezza. Questi deve tener conto della capacità criminale per valutare l’effettivo pericolo di recidiva, oltre che degli altri parametri desumibili dall’art. 133 cod. pen. È dunque corretto il percorso motivazionale che ha rilevato l’attualità della pericolosità sociale dalle modalità e gravità del delitto per cui vi è condanna.
Il Tribunale di sorveglianza ha indicato con chiarezza, con motivazione immune da profili di illogicità, le ragioni del rigetto dell’appello: la lunga condanna per reati gravissimi, le informazioni della polizia giudiziaria sulla carriera criminale nel settore delle estorsioni mafiose e i reiterati controlli in compagnia di soggetti pregiudicati. La Corte richiama in particolare i controlli effettuati in epoca recente, ritenuti non illogicamente indicativi di pericolosità sociale. Tali risultanze, osserva, sostengono la valutazione di attualità della pericolosità, nonostante la distanza dai fatti del 2015 e il periodo post detentivo.
Il ricorso, conclude la Corte, si limita a non convenire con la valutazione del Tribunale di sorveglianza. La censura circa la numerosità e reiterazione dei contatti con ambienti criminali è inammissibile, perché propone una diversa lettura degli elementi già esaminati. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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