Misura cautelare per associazione mafiosa e presunzione di pericolosità (Cass. pen. Sez. 5 n. 24748/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata soltanto mediante la prova del recesso dell’indagato dal sodalizio o dell’esaurimento dell’attività associativa, non essendo sufficiente il mero decorso del c.d. “tempo silente”, che può assumere rilievo solo in via residuale, unitamente ad altri elementi, quali la collaborazione o il trasferimento in diversa area territoriale. La retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. è esclusa allorché il provvedimento cautelare successivo riguardi un reato associativo la cui condotta partecipativa si sia protratta anche dopo l’emissione della prima ordinanza.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania rigettava la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di un indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso negli anni 2018-2019, ritenendo insussistente il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’appello del Pubblico Ministero e applicava la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di pregressa appartenenza a un gruppo mafioso e affermando l’attualità delle esigenze cautelari non solo in forza della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche in ragione del fatto che l’indagato, subito dopo la scarcerazione, era stato nuovamente rinviato a giudizio per delitti in materia di armi e stupefacenti. Nel corso dell’udienza, la difesa aveva formulato, in via subordinata, istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini della misura ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., eccependo la connessione con altra ordinanza cautelare del 2018, ma il Tribunale non si era pronunciato sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al primo motivo, concernente l’attualità delle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato il principio per cui la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo mediante la prova del recesso dell’indagato dal sodalizio o dell’esaurimento dell’attività associativa, non essendo sufficiente il mero decorso del c.d. “tempo silente” (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01). Ha inoltre evidenziato che il Tribunale aveva fornito adeguata motivazione, valorizzando non solo la presunzione legale, ma anche la circostanza che l’indagato, nel 2022, subito dopo la scarcerazione, era stato nuovamente rinviato a giudizio per delitti in materia di armi e stupefacenti, ritenuti espressivi di una persistente contiguità con il pregresso contesto criminale.
Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’istanza di retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Ha osservato che l’ordinanza cautelare richiamata dalla difesa risaliva a epoca anteriore al gennaio 2018, mentre i fatti oggetto del nuovo procedimento erano stati commessi tra maggio 2018 e dicembre 2019, quindi durante l’esecuzione del precedente titolo custodiale. L’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. prevede la retrodatazione solo se i nuovi fatti sono stati commessi anteriormente all’emissione della precedente ordinanza. Nel caso di specie, la condotta partecipativa si era protratta anche dopo l’emissione della prima ordinanza, sicché il presupposto dell’anteriorità non poteva dirsi integrato (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511 – 01). La Corte ha quindi ritenuto che il Tribunale non fosse tenuto a motivare espressamente sul rigetto di un’istanza manifestamente infondata.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova per superare la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p.: l’avvocato che contesti la sussistenza delle esigenze cautelari in un procedimento per associazione mafiosa deve allegare e dimostrare elementi concreti e oggettivi (recesso dal sodalizio, collaborazione, trasferimento in diversa area territoriale) idonei a superare la presunzione legale di pericolosità; il mero decorso del tempo non è sufficiente, salvo che sia accompagnato da altri indici significativi.
- Retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, c.p.p.: la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare è ammessa solo se i nuovi fatti sono stati commessi anteriormente all’emissione della precedente ordinanza; se la condotta partecipativa al sodalizio si è protratta anche dopo la prima ordinanza, il presupposto dell’anteriorità non ricorre e l’istanza è manifestamente infondata.
- Valutazione del “tempo silente”: il giudice, nel valutare l’attualità delle esigenze cautelari per i reati associativi, deve considerare il tempo trascorso non come elemento automaticamente escludente, ma come uno dei fattori da valutare unitamente ad altri elementi (comportamenti successivi, nuovi reati, contatti con il sodalizio); la motivazione deve essere specifica e dare conto delle ragioni per cui il tempo trascorso non ha fatto venir meno la pericolosità.
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