Sospensione condizionale e revoca: impossibilità di adempiere valutabile in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 26191 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di obblighi risarcitori ex art. 165 cod. pen., il mancato pagamento entro il termine fissato non determina la revoca automatica del beneficio. Il condannato può allegare e documentare, anche in sede di esecuzione, l’impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere, perché dovuta a causa non imputabile, ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore. Compete al giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., dare ingresso alle prospettazioni difensive documentate e compiere i relativi accertamenti. La revoca ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. resta invece dovuta quando l’inadempimento dipenda da comportamenti volontari del condannato.

Il Fatto

Il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all’art. 595, comma terzo, cod. pen.. Il beneficio era stato subordinato al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato, della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno morale in favore della parte civile.

Il Pubblico ministero aveva chiesto la revoca per inosservanza degli obblighi, non essendo stato eseguito il pagamento nel termine. Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza, rilevando che il condannato aveva dimostrato di essere senza fissa dimora e di percepire un reddito minimo, insufficiente a risparmiare la somma dovuta. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla funzione dell’istituto: la sospensione condizionale subordinata a obblighi risarcitori serve a rafforzare la funzione special-preventiva della pena e a comprovare il ravvedimento del reo, come affermato dalla stessa Corte cost., sent. n. 49 del 1975. L’obbligo condizionante opera come clausola risolutiva apposta alla sospensione, non all’estinzione del reato: se l’onere non è adempiuto, il condannato decade dal beneficio, che è suscettibile di revoca.

Richiamando Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, la Corte qualifica l’obbligo risarcitorio come rapporto di diritto pubblico, perché attiene alla relazione tra condannato e giustizia penale, e non di diritto privato. Ne deriva una netta separazione tra il termine rilevante in ambito penale e i principi civilistici che governano l’obbligazione verso la parte civile, il cui diritto di credito non può subire ritardo o pregiudizio per effetto della statuizione penale.

Il passaggio decisivo riguarda la natura dell’impedimento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’inadempimento determina la revoca, che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. La condizione impeditiva rileva solo quando sia incolpevole, cioè dovuta a causa non imputabile, ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, e non quando dipenda da comportamenti propri e volontari del soggetto obbligato.

La Corte ribadisce che, in caso di subordinazione del beneficio, l’inadempimento non comporta revoca automatica: l’interessato può allegare anche in executivis la comprovata impossibilità o l’estrema difficoltà dell’adempimento, richiamando Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo e Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, Calandra. È compito precipuo del giudice dell’esecuzione, e non solo di quello della cognizione, dare ingresso alle prospettazioni difensive documentate, effettuando gli accertamenti ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

Nel caso concreto il condannato ha dimostrato, con certificato anagrafico e documentazione reddituale, di essere senza fissa dimora e di percepire un reddito minimo insufficiente a risparmiare la somma dovuta. Si tratta dunque di impossibilità assoluta e indipendente da condotte volontarie, come accertato dal giudice dell’esecuzione. Il ricorso del Pubblico ministero è pertanto rigettato, senza condanna alle spese avuto riguardo alla parte pubblica che lo ha proposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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