Permesso di costruire in deroga, competenza consiliare e poteri giuntali (TAR Lombardia n. 1076 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico, la valutazione sulla concedibilità della deroga è rimessa in via esclusiva all’organo di pianificazione, ossia al consiglio comunale. La giunta comunale, se investita di una richiesta di indirizzo preliminare, può al più formulare una proposta di deliberazione consiliare, ma non può esprimere direttamente un diniego alla prosecuzione dell’iter autorizzativo. Un simile atto è illegittimo perché estromette dal procedimento l’unico soggetto titolare del potere decisorio e condiziona l’organo gestionale, inducendolo a respingere l’istanza per relationem. Nei procedimenti ex art. 40-ter L.R. Lombardia n. 12/2005 la deroga si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale, di natura urbanistica, sindacabile in sede giurisdizionale nei ristretti limiti della manifesta illogicità e dell’evidente travisamento dei fatti.
Il Fatto
Una società agricola, proprietaria di una tenuta collinare con fabbricati rurali dismessi, presenta domanda di permesso di costruire in deroga per la riqualificazione di una cascina e la demolizione di una stalla, con ampliamento destinato a sala ristorante al piano terra.
Il competente responsabile dell’Ufficio tecnico, dopo un preavviso di diniego, richiede alla giunta un indirizzo operativo. La giunta nega la prosecuzione dell’iter autorizzativo con nota del 31 luglio 2024. Il responsabile del procedimento, richiamando quel parere, respinge definitivamente l’istanza con provvedimento del 9 settembre 2024. La società impugna entrambi gli atti, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità e tardività sollevata dal Comune. Dagli atti non risulta che il diniego definitivo sia stato notificato all’indirizzo PEC indicato dalla società quale domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento; il provvedimento risulta inviato solo al tecnico progettista, mai nominato domiciliatario. In ogni caso sussistono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non essendo irragionevole che il progettista abbia ritenuto i due atti allegati alla medesima PEC un unico documento in formati diversi.
Nel merito è assorbente il secondo motivo del ricorso introduttivo. Le parti hanno dibattuto sull’applicabilità dell’art. 11, comma 5-ter, L.R. n. 12/2005 ovvero dell’art. 40-ter della stessa legge. Il Collegio, in forza del principio di specialità, ritiene corretto l’inquadramento operato dal responsabile del procedimento: l’art. 11 disciplina la rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente nei contesti urbanizzati; l’art. 40-ter attiene specificamente al recupero degli edifici rurali dismessi in ambito agricolo, come tale qualificato il sito dal PGT.
Entrambe le discipline rimandano però a una decisione del consiglio comunale, titolare del potere di pianificazione. Il consiglio non è vincolato a concedere la deroga, ma è l’unico organo competente a valutarla, comparando l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione con quello del privato.
Nel caso concreto il responsabile del procedimento poteva chiedere alla giunta un indirizzo di massima. Non era invece legittimo che la giunta, anziché limitarsi a proporre al consiglio il rigetto dell’istanza, esprimesse direttamente un diniego alla prosecuzione dell’iter. Così facendo ha indotto l’ufficio ad adottare il diniego definitivo per relationem ed ha estromesso dalla decisione l’unico organo competente.
Accolto il ricorso introduttivo, è annullato per illegittimità derivata anche il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti. La pratica dovrà tornare in istruttoria, essere esaminata ai sensi dell’art. 40-ter e trasmessa al consiglio comunale, restando alla giunta solo la formulazione di una proposta di deliberazione. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di attualità del danno, essendo la vicenda procedimentale ancora aperta. Spese compensate.
Nota della Redazione
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