Carta docente a precari: ottemperanza senza astreinte (TAR Campania n. 2264 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando la sentenza di condanna sia passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi, senza che l’amministrazione abbia provveduto. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la pronuncia entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina un Commissario ad acta. La penalità di mora non è dovuta in via automatica: il giudice può respingerla quando le misure disposte assicurino la tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata e la condanna sia giustificata dall’esigenza di contenere la spesa pubblica. Il titolo esecutivo riconosciuto in sede di ottemperanza può essere soddisfatto anche mediante l’emissione della carta elettronica del docente, modalità esecutiva specificamente prevista dalla legge.
Il Fatto
Due docenti con contratto a tempo determinato hanno agito davanti al TAR Campania per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 572 del 17 aprile 2024. Con quella decisione, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il giudice del lavoro aveva accertato il diritto delle ricorrenti alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per un importo nominale di 500,00 euro annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 1.500,00 euro in favore della prima e di 500,00 euro in favore della seconda, oltre accessori di legge.
A fronte del perdurante inadempimento dell’amministrazione, le ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione della sentenza mediante emissione della carta elettronica, di nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e di condannare il Ministero al pagamento dell’astreinte. Il Ministero si è costituito in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi, avvenuta il 28 maggio 2024. L’inadempimento dell’amministrazione è documentato: le somme riconosciute non risultano ancora corrisposte.
Accertata la fondatezza della domanda, il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire la pronuncia entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, provvedendo al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi legali maturati dalla data di notifica ai fini esecutivi fino all’effettivo soddisfo. Il Collegio ha precisato che, in alternativa alla liquidazione diretta, resta salva la possibilità di emettere le carte elettroniche del docente e di accreditare su di esse gli importi, trattandosi della modalità esecutiva specificamente prevista dalla legge e invocata dalle ricorrenti.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del proprio Ufficio, il quale provvederà entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di parte. Al Commissario non sono dovuti rimborsi, stante il suo incardinamento nella medesima amministrazione intimata.
Il TAR ha invece respinto la domanda di penalità di mora. Il Collegio ha ritenuto sufficienti, ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata, le misure già disposte, giustificando la mancata condanna con l’esigenza di contenere la spesa pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in complessivi 800,00 euro oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.