Ottemperanza per l’accreditamento Carta docente: obbligo della P.A. salvo azione esecutiva (TAR Puglia n. 82 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice Ordinario passate in giudicato ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di ampliare il thema decidendum. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un dovere d’ufficio inderogabile per la Pubblica Amministrazione, i cui rappresentanti e funzionari sono tenuti ad adempierlo. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente l’importo di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo determinato. A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’attuazione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità formale del ricorso, accertando l’osservanza del termine dimezzato per il deposito e la sussistenza dei presupposti dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., avendo la sentenza azionata comprovata valenza di cosa giudicata, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale.
Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata al Ministero, era infatti idonea a far decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, prima della cui infruttuosa scadenza l’azione esecutiva non può essere iniziata. A fronte della mancata ottemperanza, l’Amministrazione costituita non ha contestato l’inadempimento, sicché il Collegio ha accertato l’obbligo di dare completa esecuzione al giudicato, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, e ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, escludendo la liquidazione di compensi trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. La statuizione sulle spese ha seguito la soccombenza, con liquidazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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