Permesso di costruire per esecuzione di giudicato civile e carenza istruttoria (Cons. Stato n. 10251 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire è illegittimo per carenza istruttoria quando gli elaborati tecnici allegati all’istanza sono generici e non consentono di definire compiutamente le modalità esecutive dell’intervento, nonché quando il titolo autorizza opere ulteriori rispetto a quelle richieste dal privato. La circostanza che il progetto sia astrattamente fattibile e che i calcoli strutturali possano essere rinviarti a una fase successiva non sana il difetto di definizione dell’intervento. Le censure che il giudice di primo grado non ha esaminato, perché assorbite, sono inammissibili per difetto di interesse in appello, non potendo la loro eventuale fondatezza sovvertire l’esito della decisione. I principi dell’Adunanza plenaria n. 14/2024 in tema di opere incomplete non si applicano quando l’intervento è finalizzato a dare esecuzione a un giudicato civile di arretramento.
Il Fatto
I proprietari di un immobile presentano nel 2005 istanza di permesso di costruire, assentita con titolo n. 2 del 9 febbraio 2005. Nel corso dei lavori insorge un contenzioso con le confinanti, che si conclude con una sentenza della Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato, che accerta uno sconfinamento e impone l’arretramento del fabbricato.
Per ottemperare a tale statuizione i proprietari chiedono un nuovo titolo edilizio, rilasciato dal Comune con permesso di costruire n. 9 del 13 aprile 2021 per lavori di demolizione di elementi strutturali e di completamento dell’immobile. Le confinanti impugnano il titolo davanti al TAR Campania, che lo annulla sulla base delle risultanze di una verificazione tecnica, ritenendo il progetto generico e il titolo ampliativo rispetto all’istanza. I proprietari propongono appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce le conclusioni del verificatore, secondo cui l’intervento è astrattamente fattibile e i calcoli strutturali possono essere redatti anche in un momento successivo, purché anteriore all’inizio dei lavori. Tali rilievi, tuttavia, non esauriscono la valutazione: il verificatore ha evidenziato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta avrebbe potuto indicare la necessità di interventi propedeutici e che la procedura seguita è apparsa ridondante.
Il punto decisivo è un altro. L’assenso rilasciato dal Comune per le “opere di completamento” risulta ingiustificatamente ampliativo rispetto all’originaria domanda, finalizzata alla sola esecuzione delle demolizioni. Emergono inoltre incongruenze sulla mancata indicazione dell’ultimo titolo abilitativo in variante rispetto a quello originario.
Da qui la conferma dell’annullamento: la carenza istruttoria, sotto il duplice profilo della genericità degli elaborati e della difformità tra richiesta e autorizzato, incide sulla legittimità del titolo. Le deduzioni dell’appello non superano questi vizi, che il Collegio qualifica come ontologicamente sussistenti e non efficacemente contestati.
Quanto al secondo motivo, il Consiglio lo dichiara inammissibile per difetto di interesse: le censure su autorimesse, legge Tognoli, assenso della comproprietaria, competenza del progettista e titoli edilizi del 2005 non sono state poste dal primo giudice alla base dell’annullamento. La loro eventuale fondatezza non potrebbe sovvertire l’esito della decisione.
Il Collegio esclude infine la rilevanza dei principi dell’Adunanza plenaria n. 14/2024 sulle opere incomplete, perché l’intervento qui assentito è finalizzato a dare esecuzione al giudicato civile di arretramento. L’appello è respinto, con condanna alle spese del grado e distrazione in favore del difensore delle appellate.
Nota della Redazione
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