Improcedibilità per carenza di interesse dopo ottemperanza spontanea (TAR Molise n. 340 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La spontanea ottemperanza al provvedimento impugnato, dichiarata dalla parte ricorrente dopo la proposizione del ricorso, non determina la cessazione della materia del contendere, che presuppone l’integrale soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato, ma integra una sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Il comportamento extraprocessuale della parte ricorrente, che ha reso inutile la prosecuzione del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava dinanzi al TAR Molise l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, ivi compresa la segnalazione dell’illecito edilizio proveniente dall’Arma dei Carabinieri e la comunicazione di avvio del procedimento.
Nel corso del giudizio, con atto depositato il 29 maggio 2026, la parte ricorrente dichiarava di avere spontaneamente ottemperato al provvedimento gravato, prospettando la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune e il Ministero della Difesa si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto qualificato correttamente l’atto difensivo depositato dalla parte ricorrente, osservando che la dichiarazione di spontanea ottemperanza non poteva essere ricondotta alla cessazione della materia del contendere, istituto che presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio. Nella specie, l’ottemperanza spontanea all’ordinanza demolitoria non integrava tale presupposto, non potendo ravvisarsi il pieno conseguimento dell’utilità richiesta con il ricorso, volto all’annullamento del provvedimento repressivo dell’abuso edilizio.
Correttamente, pertanto, la dichiarazione è stata qualificata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal venir meno, in corso di causa, dell’interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito. L’esito demolitorio, spontaneamente eseguito, aveva reso inutile la prosecuzione del giudizio, configurandosi una delle cause di improcedibilità del ricorso previste dall’ordinamento processuale amministrativo.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando come l’atto depositato dalla parte ricorrente non potesse essere interpretato in termini di rinuncia o di definizione favorevole della controversia, ma come riconoscimento dell’avvenuta esecuzione del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando il comportamento extraprocessuale della parte ricorrente che, avendo spontaneamente ottemperato all’ordinanza impugnata, aveva determinato la definizione del giudizio senza che fossero necessarie ulteriori attività processuali. Tale circostanza, unitamente alla natura della pronuncia, non correlata all’esito di merito della controversia, giustificava l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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