Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2985 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo che non sia stata preventivamente notificata alle controparti e non sia ribadita oralmente in udienza dal difensore è irrituale, per violazione delle forme previste dall’art. 84 cod. proc. amm. Essa può tuttavia essere valorizzata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, quando manifesti in modo inequivoco il venir meno dell’interesse azionato. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rilevando il comportamento complessivo delle parti e non solo la forma dell’atto. La compensazione delle spese, ove concordata tra tutte le parti, è disposta dal Collegio in adesione all’accordo processuale.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, con ricorso notificato il 15 gennaio 2025 e depositato il 21 gennaio successivo, la determinazione n. 139 del 16 dicembre 2024 con cui il Comune di Erba aveva aggiudicato a una controinteressata la concessione in project financing del servizio di gestione degli arredi urbani con impianti pubblicitari integrati, unitamente ai verbali di gara e agli atti presupposti. La ricorrente contestava la nullità del contratto di avvalimento allegato all’offerta dell’aggiudicataria e l’insostenibilità dell’offerta economica, per erronea impostazione del PEF.

Respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 163/2025 e confermato il rigetto in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 760/2025, la difesa della ricorrente depositava il 25 luglio 2025 un atto di rinuncia al ricorso, non notificato alle controparti, con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Le controparti sottoscrivevano l’istanza aderendo alla compensazione delle spese. All’udienza del 24 settembre 2025 nessun difensore era presente e il Collegio tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo formale dell’atto depositato. La rinuncia depositata il 25 luglio 2025 non è stata preventivamente notificata alle controparti processuali e l’intento di rinunciare non è stato ribadito oralmente in udienza dal difensore della ricorrente. L’atto è dunque irrituale, non essendo state osservate le forme prescritte dall’art. 84 cod. proc. amm.

Tale rilievo non preclude però la definizione del giudizio. Il TAR richiama quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’atto di rinuncia privo dei requisiti formali può valere come dichiarazione di sopravvenuta carenza dell’interesse azionato, se manifesta inequivocabilmente il venir meno dell’interesse alla definizione della lite. Viene citata Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2021, n. 5048, secondo cui, anche in assenza delle condizioni dell’art. 84, il giudice può valorizzare il comportamento delle parti per ravvisare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, con conseguente integrazione di una fattispecie di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Nello stesso senso sono richiamate TAR Lombardia, Milano, IV, 3 marzo 2023, n. 550, IV, 14 aprile 2022, n. 861 e IV, 28 gennaio 2022, n. 194.

La volontà di non coltivare più la domanda risulta espressa in modo chiaro dalla difesa della ricorrente nell’istanza depositata. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La scelta processuale della ricorrente preclude ogni esame del merito delle censure, che restano assorbite.

Quanto alle spese, il Collegio rileva l’accordo intervenuto tra tutte le parti di causa e dispone la compensazione integrale dei costi del giudizio. La pronuncia definisce il giudizio senza statuire sulle questioni di nullità del contratto di avvalimento e di sostenibilità dell’offerta, che non vengono scrutinate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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