Permesso di soggiorno per lavoro stagionale e onere documentale del datore inattivo (TAR Puglia n. 1172 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui il Questore dichiara inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando la documentazione allegata al kit postale risulti carente e la società datrice di lavoro, pur avendo presentato richiesta di nulla-osta in coerenza con la programmazione dei flussi d’ingresso, risulti inattiva da anni. In tale ipotesi l’assunzione è in concreto impossibile e la carenza documentale è oggettiva. Il provvedimento è motivato ai sensi dell’art. 2, comma 1, ultima parte, legge n. 241/1990, potendo la motivazione consistere nel sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Non sussiste eccesso di potere per difetto di istruttoria o violazione partecipativa quando l’amministrazione abbia svolto gli accertamenti utili e indispensabili.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario proveniente dal Bangladesh, impugnava il decreto con cui il Questore di Foggia, nel 2023, aveva dichiarato inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La carenza contestata riguardava la documentazione relativa alla registrazione del contratto di lavoro presso lo sportello unico per l’immigrazione, per una società esercente attività di ristorazione. Il ricorrente deduceva disguidi con gli uffici preposti, non provati, e censurava il provvedimento per violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 23 e 97 Cost., per difetto di motivazione e per eccesso di potere sotto plurimi profili, oltre alla violazione degli artt. 2 e 6 legge n. 241/1990.
Costituitasi l’amministrazione, il Tribunale disponeva in sede cautelare un remand istruttorio. L’amministrazione depositava documenti e relazione, richiamando un proprio precedente non appellato, ritenuto sovrapponibile alla fattispecie. Mutato il difensore, il ricorrente non svolgeva ulteriore difesa e la causa passava in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara infondato il ricorso. I lamentati disguidi non sono dirimenti e risultano non sufficientemente provati. La domanda era stata presentata tramite il previsto kit postale, ma la documentazione ivi contenuta si appalesava integralmente carente.
Dal contraddittorio emerge che la società datrice di lavoro aveva presentato richiesta di nulla-osta, in coerenza con il d.P.C.M. 21 dicembre 2021 in materia di flussi d’ingresso, che prevede semplificazioni procedurali salvi i controlli a posteriori. Tuttavia la società risultava inattiva almeno dall’anno 2010. Da ciò il Tribunale deduce l’irrefutabile carenza della documentazione relativa alla richiesta di assunzione e l’impossibilità in concreto di qualsiasi assunzione.
Gli ulteriori vizi di legittimità sono privi di consistenza. Il provvedimento è motivato, per quanto necessita, ai sensi dell’art. 2, comma 1, ultima parte, legge n. 241/1990, che consente la forma semplificata con sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Non emerge alcun profilo di eccesso di potere né violazione partecipativa: gli accertamenti amministrativi utili e indispensabili sono stati svolti.
Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia. Il Tribunale decreta inoltre la definitiva inammissibilità del gratuito patrocinio, non avendo il ricorrente dato corso a quanto disposto dall’ordinanza della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e stante la manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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