Diniego Conto Termico per causale errata dei bonifici: obbligo di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis (TAR Lazio n. 12052 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adempimento di cui all’art. 6, comma 7, lett. e), d.m. 16 febbraio 2016 — che vieta, a pena di improcedibilità dell’istanza, di indicare nella ricevuta di versamento riferimenti ad altri incentivi — non è fine a sé stesso ma assolve alla funzione di evitare il cumulo dei benefici del Conto Termico con altri incentivi statali per il medesimo intervento. L’errore nella causale del bonifico può essere superato dall’annullamento della procedura di pagamento e dalla prova di nuovi pagamenti conformi alle Regole applicative. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10-bis l. n. 241/1990, determina l’illegittimità del successivo provvedimento di diniego, non potendo tale contraddittorio procedimentale essere demandato a un’eventuale e discrezionale fase di riesame.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al Gestore dei Servizi Energetici un’istanza per l’ammissione al regime di incentivazione degli interventi di piccole dimensioni di cui al d.m. 16.2.2016 (c.d. Conto Termico), relativa alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore. Il Gse rigettava l’istanza, dichiarandola improcedibile poiché i bonifici prodotti per attestare le spese sostenute recavano nella causale la dicitura “Risparmio energetico – L. 296/06”, riferibile a un diverso regime incentivante.

La società impugnava il diniego, deducendo la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 e sostenendo che si trattasse di un mero errore formale, commesso incolpevolmente tramite la procedura preimpostata sulla piattaforma dell’istituto di credito. La ricorrente evidenziava inoltre che dalle fatture emergeva inequivocabilmente la riferibilità dei pagamenti all’intervento incentivato, e che per lo stesso intervento non era stato richiesto alcun altro incentivo statale.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama il principio già affermato in casi analoghi, secondo cui la prescrizione di cui all’art. 6, comma 7, lett. e), d.m. 16 febbraio 2016 non ha una valenza meramente formale ma è funzionale a prevenire il rischio di cumulo di incentivi statali per il medesimo intervento. L’indicazione nella causale di riferimenti ad altri regimi agevolativi può pertanto in astratto legittimare una declaratoria di improcedibilità.

Il Collegio precisa tuttavia che tale esito può essere scongiurato dall’operatore che dimostri di aver annullato i pagamenti non conformi e di averne effettuati di nuovi secondo le Regole applicative. La comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990 è proprio lo strumento che consente al privato di rappresentare all’amministrazione l’assenza del rischio di cumulo e di regolarizzare la propria posizione.

Nel caso di specie, è pacifico che il Gse abbia omesso di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima di adottare il provvedimento di diniego. Tale omissione integra una violazione del contraddittorio procedimentale che inficia l’atto gravato.

Il TAR respinge, infine, l’argumentum del Gse secondo cui una successiva istanza di riesame avrebbe potuto essere presa in considerazione: l’onere di attivare il confronto procedimentale grava sull’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole e non può essere rimesso a una fase successiva di natura discrezionale e non doverosa.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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