Permesso di soggiorno dedotto per la prima volta in cassazione: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 12028 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La questione relativa alla titolarità di un permesso di soggiorno, idoneo a escludere la condizione di clandestinità alla data di notificazione del decreto di espulsione, costituisce questione nuova e non può essere proposta per la prima volta in cassazione, se non è stata dedotta davanti al giudice di pace. Il ricorso che la introduca è pertanto inammissibile. La circostanza che il titolo di soggiorno sia soltanto indicato come depositato, senza essere prodotto, ne preclude comunque l’esame.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, proponeva ricorso davanti al Giudice di pace di Milano chiedendo la revoca del decreto di espulsione adottato dal Questore. Il giudice di pace rigettava il ricorso con provvedimento del 6.03.2024, rilevando che il provvedimento espulsivo era adeguatamente motivato e che lo straniero, entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera, non aveva allegato profili di inespellibilità.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo di essere titolare di un permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura e in fase di rinnovo, e che dunque la sua condizione giuridica non era di clandestinità. L’Amministrazione resistente depositava atto al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui il ricorrente sostiene che dagli atti della Prefettura risulta la titolarità di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, con istanza di rinnovo pendente alla data del ricorso. Da ciò il ricorrente trae la conseguenza che, al momento della notificazione del decreto di espulsione, la sua presenza sul territorio era legittima.
La Suprema Corte rileva che la questione del permesso di soggiorno è nuova. Essa non era emersa nel giudizio davanti al giudice di pace e viene introdotta soltanto con il ricorso per cassazione. Il thema decidendum del giudizio di legittimità non può essere ampliato con deduzioni che non hanno formato oggetto del precedente grado di merito.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di rilievo. Il permesso di soggiorno, pur indicato nel ricorso come depositato, non risulta prodotto. La Corte non è dunque posta in condizione di verificare il titolo allegato, con la conseguenza che la doglianza resta priva del supporto documentale necessario.
Per queste ragioni il motivo è dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto difese. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.