Inammissibile il ricorso cumulativo e la censura su prova nuova (Cass. civ. Sez. I n. 14610 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando l’articolazione cumulativa delle doglianze non consente di individuare con chiarezza le singole questioni prospettate, con violazione dei principi di chiarezza e specificità. La questione giuridica implicante un accertamento di fatto che non risulti trattata nel provvedimento impugnato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità; il ricorrente ha l’onere di allegare di averla dedotta nel merito e di indicare l’atto in cui lo ha fatto. La censura sulla mancata ammissione dei capitoli di prova è infondata quando le circostanze dedotte siano generiche e prive di specificità. Il mancato esercizio del potere di disporre l’ordine di esibizione non è censurabile in cassazione.

Il Fatto

Una società ha chiesto l’ammissione allo stato passivo di un fallimento per un credito derivante da un contratto di agenzia e dalla fornitura di merci, producendo contratto, fatture e documenti di trasporto. Il credito è stato ammesso per un importo inferiore, con esclusione della parte per cui la documentazione è stata ritenuta incompleta.

Il creditore ha proposto opposizione. Il Tribunale ha ammesso il solo rimborso forfetario delle spese legali e ha rigettato il resto, ritenendo insufficienti le prove, comprese quelle orali, qualificate come «generica narrativa del fatti». Contro il decreto il creditore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dal fallimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso relativa ai poteri del soggetto che ha conferito la procura. In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato non ha l’onere di dimostrare la propria qualità se i terzi possono verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale. Spetta a loro fornire la prova negativa. Il controricorrente non ha dimostrato l’assenza dei poteri rappresentativi.

Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla dedotta nullità del decreto. La censura di motivazione apparente può essere predicata solo ove la motivazione non consenta di ricostruire il percorso logico seguito, comprensibile nel caso di specie pur nella sintesi. Il giudice del merito non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti: è sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, dovendosi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni incompatibili.

La Corte ha poi dichiarato inammissibile il motivo quanto all’omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione, per difetto di specificità: dal ricorso non risulta che l’eccezione sia stata riproposta, e in quali termini, nel giudizio di opposizione. Analogamente inammissibili sono le altre doglianze, perché cumulativamente proposte e non autonomamente individuabili. La Corte richiama il principio per cui, ove l’articolazione cumulativa renda difficoltosa l’individuazione delle questioni, il motivo è inammissibile.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato l’omessa trascrizione dei documenti di cui si deduceva l’opponibilità al fallimento, con conseguente inammissibilità. La censura si risolve inoltre in una richiesta di revisione del giudizio di idoneità della documentazione, riservato al giudice del merito. È nuova la questione fondata sul combinato disposto degli artt. 1378 e 1510 cod. civ., non trattata nel decreto impugnato. Infine, la censura sulla mancata ammissione dei capitoli di prova è infondata, perché l’inosservanza delle prescrizioni dell’art. 244 cod. proc. civ. ne determina l’inammissibilità, e il mancato esercizio del potere di disporre l’esibizione delle scritture contabili costituisce facoltà discrezionale non censurabile in cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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