Permesso in variante e sanatoria: onere motivazionale e coimputato assolto (Cass. pen. n. 34292/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, il permesso di costruire in variante non può essere equiparato a un permesso in sanatoria, poiché la sanatoria presuppone l’identità delle opere al momento della realizzazione e al momento della richiesta, mentre la variante implica un mutamento dell’opera assentita. Il giudice che qualifichi un titolo come sanatoria, contro la sua espressa denominazione di variante, deve fornire specifica motivazione sulla tempistica e sulla natura dell’asservimento. La sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato per insussistenza del fatto non vincola il giudice, che può valutare autonomamente gli elementi probatori, fermo il principio del ne bis in idem, per accertare la responsabilità dell’imputato.
Il Fatto
Un progettista e direttore dei lavori veniva condannato in appello, in riforma dell’assoluzione di primo grado, per concorso in reati edilizi (art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380/2001) per la realizzazione di un complesso edilizio in difformità dai titoli autorizzativi. L’imputazione contestava, tra l’altro, l’utilizzo di una superficie utile lorda (SUL) eccedente i limiti, l’asservimento di una particella esterna al lotto, l’eccesso di piani e volumetria, la violazione della fascia di rispetto stradale e l’altezza irregolare dei sottotetti. La Corte d’appello, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ritenne che il permesso di costruire n. 7483 del 24 luglio 2018 fosse una sanatoria illegittima, per violazione del principio della doppia conformità. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, anche in relazione alla sentenza irrevocabile di assoluzione della coimputata, pronunziata per gli stessi fatti con formula “il fatto non sussiste”.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio. Ha preliminarmente osservato che la Corte d’appello, pur avendo riformato la sentenza di primo grado in relazione al capo 1 dell’imputazione, si era pronunciata solo sul punto 1a (relativo all’asservimento della particella), mentre per i punti b), c), d) ed e) (altezza, volumetria, distanza stradale e altezza sottotetti) la pronuncia assolutoria di primo grado era divenuta definitiva, non essendo stata smentita in appello e non essendovi ricorso del pubblico ministero su tali capi.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’imputazione qualificava il permesso di costruire n. 7483 del 2018 come “permesso di costruire in variante” e non come “permesso in sanatoria”. La Corte d’appello, tuttavia, aveva richiamato astratti principi sulla sanatoria e sulla doppia conformità, senza spiegare perché quel titolo, contro la sua denominazione, dovesse essere qualificato come sanatoria. La Corte di cassazione ha chiarito che la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’identità delle opere al momento della realizzazione e al momento della richiesta, mentre la variante implica un mutamento dell’opera edilizia rispetto all’originario permesso. La mancata motivazione sulla tempistica e sulla natura dell’asservimento rispetto al secondo permesso ha reso il ragionamento della Corte territoriale carente.
Quanto alla sentenza di assoluzione della coimputata, la Corte ha confermato il principio per cui tale pronuncia non vincola il giudice, che può rivalutare il comportamento dell’assolto per accertare la responsabilità dell’imputato, salvo il limite del ne bis in idem. Tuttavia, nel caso di specie, l’assoluzione per insussistenza del fatto poteva assumere rilievo indiziario, ma non era di per sé decisiva.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della qualificazione del titolo edilizio: il difensore, in sede di impugnazione, deve verificare se il giudice abbia qualificato un permesso di costruire come sanatoria nonostante la sua denominazione di variante, eccependo la mancanza di motivazione sulla tempistica dell’asservimento e sull’identità delle opere, poiché la variante non richiede la doppia conformità.
- Valore della sentenza di assoluzione del coimputato: l’assoluzione irrevocabile del coimputato per gli stessi fatti non impone l’assoluzione dell’imputato, ma il difensore può utilizzarla come elemento a sostegno della tesi difensiva, eccependo l’eventuale contraddittorietà della motivazione se il giudice si discosta senza adeguata spiegazione.
- Definitività delle pronunce non impugnate: in caso di appello del pubblico ministero, se la Corte d’appello non si pronuncia su specifici capi dell’imputazione (perché non investita o perché omette di motivare), le relative assoluzioni di primo grado diventano definitive; il difensore deve verificare l’esatta portata del dispositivo e sollevare l’eccezione di giudicato su quei punti.
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