Abusivismo finanziario e prescrizione con effetti civili (Cass. pen. Sez. 5, n. 14193/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusivismo finanziario ex art. 166 TUF, la fattispecie è integrata dallo svolgimento di attività di investimento in forma professionale e rivolta al pubblico, senza necessità che i singoli investimenti siano effettuati in una pluralità di operazioni; il requisito della professionalità si desume dal carattere sistematico e continuativo della condotta, mentre quello della pubblicità dalla potenziale riferibilità a un numero indeterminato di soggetti. In caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice di legittimità è tenuto a esaminare il fondamento dell’azione civile e a confermare o meno la condanna alle restituzioni e al risarcimento, ai sensi dell’art. 578 c.p.p.
Il Fatto
L’imputato, dipendente di un istituto bancario, fu condannato in primo grado e in appello per il reato di abusivismo finanziario ex art. 166 TUF, per avere svolto, in assenza della necessaria abilitazione, attività di gestione patrimoniale del portafoglio di un cliente, accedendo al profilo di home banking dello stesso e disponendo di operazioni di investimento per un periodo prolungato. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 16 maggio 2025, ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancanza dei requisiti di professionalità e pubblicità, nonché il travisamento della prova.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ai soli effetti penali, rilevando che il termine massimo di prescrizione di dieci anni, decorrente dal 5 agosto 2015, era maturato il 5 agosto 2025, data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato, potendo quindi essere esaminato nel merito ai fini civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p., in quanto era stata pronunciata condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Quanto al merito dell’azione civile, la Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il delitto di abusivismo finanziario è un reato di pericolo presunto, pluri-offensivo, che tutela sia l’interesse pubblico alla trasparenza e affidabilità dei mercati finanziari, sia l’interesse privato degli investitori. L’art. 166 TUF sanziona lo svolgimento di attività di investimento in assenza di autorizzazione, e i requisiti di professionalità e pubblicità – pur non menzionati espressamente nella norma – sono necessari per l’integrazione del reato. Nella specie, la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto sussistenti tali requisiti: la professionalità era desumibile dal carattere sistematico e continuativo delle operazioni di investimento, effettuate in un periodo di tempo prolungato e in forma coordinata; la pubblicità era integrata dal fatto che le attività, pur compiute nell’ambito di un rapporto con un unico cliente, si rivolgevano a un numero indeterminato di soggetti, quale pubblico dell’attività del prevenuto.
La Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo al travisamento della prova, rilevando che le doglianze si limitavano a contestare il significato attribuito dal giudice di merito alle dichiarazioni testimoniali, senza evidenziare una distorsione del dato probatorio nel senso tecnico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato quindi condannato, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Implicazioni Pratiche
- Esame del fondamento civile nonostante la prescrizione: L’avvocato della parte civile deve insistere, in caso di prescrizione del reato, sulla necessità che il giudice di legittimità esamini comunque il fondamento dell’azione civile ai sensi dell’art. 578 c.p.p.; la Cassazione è tenuta a verificare la sussistenza della responsabilità penale ai fini della conferma della condanna al risarcimento, anche se la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per gli effetti penali.
- Requisiti di professionalità e pubblicità: L’avvocato che difende l’imputato per abusivismo finanziario deve contestare la sussistenza dei requisiti di professionalità e pubblicità, dimostrando che le operazioni sono state sporadiche o limitate a un numero ristretto di soggetti; la Cassazione richiede che la professionalità sia provata da un insieme di atti coordinati e ripetuti nel tempo, non da un singolo investimento.
- Limiti del vizio di travisamento della prova: In sede di ricorso per cassazione, l’avvocato dell’imputato non può limitarsi a proporre una diversa valutazione del significato delle prove testimoniali; per far valere il vizio di travisamento, deve evidenziare una distorsione del dato probatorio tale da rendere incontrovertibile l’errore, nei limiti di una verifica del “significante” e non del “significato” degli atti processuali.
Nota della Redazione
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