Pena illegale più favorevole non rettificabile senza appello del pubblico ministero (Cass. pen. Sez. VII n. 10248 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può rettificare la pena illegale inflitta in primo grado quando essa sia di maggior favore per il reo e non sia stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo del pubblico ministero. La statuizione sul trattamento sanzionatorio non impugnata acquista efficacia di giudicato interno e preclude ogni rilievo in cassazione. Il ricorso che deduca un vizio relativo a un punto non investito dall’impugnazione è pertanto inammissibile. Il difetto di gravame del pubblico ministero impedisce la modifica in peius della decisione favorevole all’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per un delitto punito con pena edittale da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni. I giudici di merito hanno fissato la pena in sei mesi di reclusione, quindi al di sotto del minimo previsto dalla norma. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 05/07/2024, ha confermato la decisione, in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la presunta illegalità della pena, per essere stata applicata la reclusione anziché l’arresto. La questione approda così al giudice di legittimità, che deve verificare la deducibilità del vizio in assenza di specifico motivo di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie e dalla pena prevista, rilevando che il trattamento sanzionatorio applicato è inferiore al minimo edittale. Il dato centrale, però, non è l’errore in sé, ma il modo in cui è stato introdotto nel giudizio di legittimità. La censura investe una decisione che ha determinato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all’imputato e che non è stata oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero.

Da qui il primo principio richiamato: il giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo. Il riferimento è a Sez. 2 n. 30198 del 10/09/2020. Ne deriva che in capo alla Corte non residua alcun potere di rettifica dell’errore commesso dal giudice di primo grado.

La Corte aggiunge il secondo principio, di natura processuale. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice di appello con specifico motivo di impugnazione, poiché su tali punti la sentenza di primo grado ha acquistato efficacia di giudicato. Sono richiamate Sez. 3 n. 2343 del 28/09/2018 e Sez. 2 n. 13826 del 17/02/2017.

Il percorso è completato dal rilievo che non sono deducibili in cassazione questioni non oggetto di motivi di gravame, per evitare il rischio di annullare il provvedimento su un punto rispetto al quale si configurerebbe un inevitabile difetto di motivazione, essendo stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2 n. 29707 del 08/03/2017).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *