Prelazione agraria, la destinazione agricola va accertata nel merito (Cass. civ. Sez. III n. 34238 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condizione per l’esercizio della prelazione agraria e del retratto è che il fondo, indipendentemente dalla classificazione catastale, sia effettivamente coltivato e coltivabile, avendo la legge n. 590/1965 finalità pubblicistica di tutela e continuità dell’impresa agricola. Il certificato catastale, essendo preordinato a fini fiscali, ha valore di semplice indizio e non è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.. L’accertamento sulla concreta destinazione agricola del bene costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, restando parimenti incensurabile la scelta discrezionale di disporre la consulenza tecnica d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda diretta ad accertare il proprio diritto di retratto agrario su alcuni terreni oggetto di un contratto di compravendita stipulato nel 2017 tra un acquirente e un venditore, terzi rimasti intimati in Cassazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello, sezione distaccata, aveva rigettato l’impugnazione proposta dal ricorrente, che aveva dedotto la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e carenza di motivazione, lamentando il mancato rilievo probatorio del certificato catastale attestante la natura agricola del fondo e la mancata ammissione delle prove orali sulla coltivazione.

Avverso la pronuncia di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, contestando la valutazione della destinazione agricola dei terreni e la decisione dei giudici di merito di fondare l’accertamento sugli esiti della c.t.u.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si censura la ritenuta assenza di destinazione agricola del fondo. La censura è inammissibile, poiché tende a provocare una nuova valutazione del materiale probatorio e a sindacare una scelta discrezionale riservata al giudice di merito come quella di disporre la consulenza tecnica d’ufficio.

I giudici di merito hanno correttamente escluso che al certificato catastale potesse attribuirsi fede privilegiata quanto alla destinazione agricola del terreno. Il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali e la mera annotazione dei dati ha valore di semplice indizio. Tale premessa esclude la violazione dell’art. 2700 cod. civ.

La Corte ricostruisce quindi la ratio della prelazione agraria: condizione necessaria è che il fondo, indipendentemente dalla zona in cui è classificato, sia effettivamente coltivato e coltivabile. La finalità è pubblicistica, volta a preservare il tessuto produttivo agricolo, garantire la continuità dell’attività e contrastare l’abbandono dei terreni. La sostanziale destinazione agricola è dunque determinante e va accertata in concreto.

Tale accertamento costituisce però apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità: il controllo di questa Corte riguarda solo il profilo logico-formale e la correttezza giuridica. La c.t.u. aveva escluso la destinazione agricola, attuale o potenziale, rilevando che l’area era costituita da suoli scarsamente profondi, con elevata pietrosità e rocciosità affiorante, non coltivati.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile: la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni autonome, e l’infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze sulle altre. Né risulta provata la qualità di coltivatore diretto in capo al ricorrente, non avendo egli assolto il proprio onere deduttivo nel primo giudizio. Anche il terzo motivo è inammissibile, limitandosi a riproporre le censure già esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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