Notifica della cartella alla vecchia denominazione sociale non è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 5201 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione di una cartella di pagamento non è affetta da nullità per il solo fatto di essere indirizzata a una società identificata con una denominazione sociale non più attuale. Il mutamento di denominazione non incide sull’organizzazione del soggetto collettivo, che resta il medesimo centro di imputazione di diritti e obblighi, né l’erronea indicazione del nome lede di per sé il diritto di difesa del contribuente. Anche nei rapporti tributari, dunque, l’atto e il relativo procedimento notificatorio conservano validità quando il destinatario sia stato raggiunto nella sua effettiva sfera di conoscibilità. La notifica a mezzo pec della cartella è legittima già a partire dal 31 maggio 2010, per effetto dell’art. 26, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973, aggiunto dall’art. 38, comma 4, d.l. n. 78/2010.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti alla C.T.P. di Roma un’intimazione di pagamento notificata nel 2016 dall’agente della riscossione, per un importo complessivo di oltre settantamila euro, riferita a numerose cartelle, tra cui tredici di natura tributaria. La contribuente sosteneva che le cartelle erano state notificate alla precedente denominazione sociale, asseritamente sconosciuta all’indirizzo.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. La C.T.R. Lazio, in riforma, ha accolto gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nelle more, ha aderito alla definizione agevolata per una cartella, con conseguente estinzione parziale del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che la definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130/2022 si è perfezionata solo per una cartella, sicché il giudizio è estinto solo con riferimento a essa; per le altre quattro cartelle, recanti diritti camerali, il ricorso prosegue. Per le cartelle di importo inferiore a mille euro la materia del contendere era già cessata in appello, per annullamento in autotutela.
Il primo motivo contesta la collocazione temporale del cambio di denominazione sociale, che la ricorrente colloca nel 2005 e la C.T.R. nel 2016. La Corte lo ritiene infondato: la sentenza impugnata dà atto che già il giudice di primo grado aveva ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio, sia pure nelle mani di un soggetto identificato con la precedente denominazione. La censura non si confronta con tale accertamento, sul punto non impugnato.
Sul piano del diritto, la Corte afferma che una cartella o la sua notificazione non è nulla solo perché indirizzata a una società con denominazione sociale non più attuale. Il cambio di nome non incide sull’organizzazione del soggetto collettivo e l’erronea denominazione non lede di per sé il diritto di difesa. Richiama i precedenti Cass., Sez. 3, n. 7253/2013 e Cass., Sez. 3, n. 27139/2006, resi in ambito processuale.
Il secondo motivo, che deduce l’inesistenza delle notifiche per violazione degli artt. 139 e 149 cod. proc. civ., è inammissibile: la ricorrente non contesta l’affermazione della C.T.R. secondo cui le istanze di rateizzazione del debito costituiscono elemento probatorio della conoscenza delle pretese impositive, né l’unico vizio (non invalidante) ravvisato nel procedimento notificatorio.
Il terzo motivo censura la validità della notifica a mezzo pec del 2014. La Corte lo dichiara infondato, correggendo il parametro normativo: la norma non è l’art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, bensì l’art. 26, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602/1973, che autorizza la notifica a mezzo pec dal 31 maggio 2010, per effetto dell’art. 38, comma 4, d.l. n. 78/2010. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio solo per una cartella e rigetta il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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