Piccoli trattenimenti nei pubblici esercizi e necessità della licenza di pubblica sicurezza (TAR Sicilia n. 1147 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto dell’abrogazione dell’art. 124, comma 2, del R.D. n. 635/1940 a opera dell’art. 13 del d.l. n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012, non è più richiesta la licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti che si svolgono nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tale liberalizzazione opera a condizione che l’intrattenimento conservi carattere accessorio, complementare e secondario rispetto all’attività di somministrazione. Ove invece l’evento, per il numero elevato di avventori intenti a ballare, per le peculiari modalità di accesso con varco presidiato e controllo del titolo di ingresso, e per le specifiche caratteristiche dello svolgimento, assuma dimensione autonoma e non ancillare, resta necessaria la preventiva autorizzazione di polizia ai sensi degli artt. 68-69 del R.D. n. 773/1931, unitamente al certificato di agibilità. Il giudice amministrativo verifica in concreto la natura dell’attività, non la sua denominazione formale.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce due locali attigui all’interno del porto di Catania: un ristorante/bar, per il quale è titolare della SCIA di somministrazione e della SCIA musicale, e una discoteca, per la quale è titolare della licenza di pubblica sicurezza ex art. 68 TULPS e del certificato di agibilità. La società consente ai clienti della discoteca di acquistare anticipatamente il biglietto presso l’ingresso del ristorante, consumando la bevanda inclusa nel bar e accedendo poi alla discoteca da un varco riservato.

Nel corso di un controllo notturno la Questura contestava che all’interno del ristorante fosse stata attivata, senza autorizzazione, una discoteca con impianto acustico e postazione dj, con circa trecento persone intente a ballare e accesso previo pagamento di un biglietto. Il Questore disponeva quindi la cessazione immediata dei trattenimenti danzanti e l’affissione di un avviso all’ingresso. La società impugnava il decreto, deducendo la riconducibilità dell’evento a un piccolo trattenimento musicale accessorio rispetto alla ristorazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 13 del d.l. n. 5/2012 ha abrogato la disposizione regolamentare che assoggettava a licenza gli spettacoli di qualsiasi specie svolti nei pubblici esercizi. Residuano però l’art. 124, comma 1, del R.D. n. 635/1940 e gli artt. 68-69 del TULPS, che impongono la licenza del questore per i trattenimenti e le feste da ballo in luogo aperto o esposto al pubblico. La liberalizzazione opera dunque solo se l’attività riveste il carattere del piccolo trattenimento e resta accessoria alla somministrazione, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 13900 del 2023).

Passando al caso concreto, il Tribunale rileva un primo profilo di prova. La ricorrente ha invocato le riprese delle telecamere come prova “certa e inconfutabile” della presenza di soli trenta avventori, ma non ha depositato la registrazione. La contestazione sul numero dei partecipanti resta quindi sfornita di riscontro.

Il Collegio esclude poi che il ballo accertato fosse riconducibile all’esibizione live del gruppo musicale. Dal verbale di identificazione emerge che il titolare ha dichiarato lo svolgimento dell’esibizione fino alla mezzanotte, contestualmente alla cena, e solo successivamente l’avvio dell’intrattenimento musicale contestuale alla somministrazione. L’attività di ballo si colloca quindi in una fase distinta.

Non assumono rilievo dirimente l’assenza di una postazione dj dedicata, dell’illuminazione da discoteca o di un impianto musicale tipico. Appaiono invece decisivi la folta presenza di avventori che ballavano e, soprattutto, l’accesso al locale attraverso un varco presidiato da un addetto che controllava il possesso di un valido titolo di accesso. Tale modalità è sintomatica della necessità del biglietto per accedere a un luogo ove si svolgeva una vera e propria discoteca.

Per il Tribunale l’evento, per numero di partecipanti, modalità di accesso e caratteristiche di svolgimento, non è ancillare alla ristorazione e integra un potenziale pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, tale da richiedere la preliminare autorizzazione. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e della natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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