Rinuncia all’istanza cautelare nel giudizio di revoca del nulla osta al lavoro: presa d’atto e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 145 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la rinuncia all’istanza cautelare, dichiarata in udienza dalla difesa della parte ricorrente, determina la presa d’atto da parte del giudice adito, il quale si limita a registrare l’intervenuta rinuncia senza pronunciarsi nel merito dell’istanza stessa. La sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dell’istanza cautelare, conseguente alla manifestazione di volontà della parte, comporta la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti costituite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale attenuato proprio dei procedimenti incidentali definiti senza contraddittorio pieno sul merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un cittadino straniero, del provvedimento con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Teramo aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro rilasciato in data 23 maggio 2024. Il provvedimento impugnato, datato 17 marzo 2026 e notificato il successivo 31 marzo, era stato adottato dall’Amministrazione in relazione alla posizione del ricorrente.
Avverso tale determinazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Nel giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno, mentre la Prefettura di Teramo non ha presentato atti di costituzione.
La Motivazione della Corte
All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, il Collegio ha dato atto che la difesa del ricorrente, nel corso della discussione dell’istanza cautelare, ha dichiarato espressamente di voler rinunciare alla richiesta misura cautelare. Tale manifestazione di volontà, resa in udienza e verbalizzata, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sull’istanza incidentale.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto di dover prendere atto della rinuncia, senza procedere all’esame dei presupposti per la concessione della misura cautelare, né alla valutazione del fumus boni juris o del periculum in mora. La pronuncia si è limitata a registrare l’intervenuta rinuncia, non essendovi margini per una decisione nel merito dell’istanza.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerata la natura della definizione del procedimento incidentale, intervenuta per effetto della scelta processuale della parte ricorrente e non a seguito di una pronuncia di accoglimento o rigetto. La compensazione evita che l’esito del procedimento cautelare, definito senza una decisione sul merito dell’istanza, possa riverberare un onere economico a carico di una delle parti.
Il Tribunale ha, infine, disposto l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione e la comunicazione alle parti, unitamente all’oscuramento delle generalità del ricorrente, conformemente alla disciplina sulla protezione dei dati personali di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, attesa la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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