Opposizione esecutiva e domanda riconvenzionale di controcredito competenza per valore (Cass. civ. Sez. III n. 5774 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’esecuzione, la domanda con cui il creditore opposto chieda l’accertamento di un proprio controcredito nei confronti del debitore integra una domanda riconvenzionale, ancorché formulata in termini vaghi, e, cumulandosi alla domanda principale ai sensi dell’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., è idonea a determinare la competenza per valore del Tribunale, superando i limiti del Giudice di pace. Il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ., che ancora il valore delle cause di opposizione all’esecuzione al credito per cui si procede, attiene alla competenza per valore e non configura un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché non sfugge alla combinazione con la regola generale sul cumulo delle domande. L’eccezione di incompetenza per valore è tempestiva se rilevata subito dopo l’integrazione del contraddittorio, non essendo imposto al giudice di deciderla nella prima udienza ex art. 183 cod. proc. civ..

Il Fatto

La vicenda origina da un pignoramento presso terzi promosso da una creditrice nei confronti di un istituto bancario, con una banca e la società postale quali terzi pignorati, per l’assegnazione di una somma di poco inferiore ai tremila euro. La debitrice propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., contestando la debenza delle somme. Dopo una prima ordinanza di sospensione e la riassunzione davanti al Giudice di pace, la vicenda è transitata più volte tra il giudice di pace e il Tribunale di Roma, fino a una sentenza d’appello che ha riconosciuto alla creditrice il diritto di procedere per interessi legali su una sorte capitale di poco meno di duemila euro.

Riassunta la procedura esecutiva, la debitrice propose nuova opposizione eccependo in compensazione un credito derivante da una pronuncia di legittimità. La creditrice, a sua volta, chiese l’accertamento di un proprio credito di importo superiore a cinquemila euro. Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, declinò la competenza per valore in favore del Giudice di pace. Avverso tale decisione la creditrice ha proposto regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina due motivi. Il primo censura la tardività della pronuncia di incompetenza per valore, asseritamente resa oltre la prima udienza ex art. 183 cod. proc. civ.. Il motivo è infondato: il Tribunale aveva rinviato per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione sulla competenza, e ha rilevato la questione subito dopo che il contraddittorio è divenuto integro.

La Corte chiarisce che non è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza. Va dunque disattesa la tesi della consumazione della potestà del giudicante. È il passaggio che delimita la regola processuale sulla tempestività del rilievo.

Il secondo motivo è invece fondato. La domanda della creditrice, ricavata dal tenore testuale dell’atto, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione dalla banca. Benché formulata in termini vaghi, essa integra una domanda riconvenzionale e riguarda un credito di valore superiore a cinquemila euro. Ne consegue che è idonea a radicare la competenza del Tribunale, nei limiti della cognizione consentita in sede di regolamento.

La Corte afferma che il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ. attiene alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna un’ipotesi di competenza per materia o funzionale. La sua applicazione non sfugge alla combinazione con la regola generale dell’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo soggetto. Richiama, negli esatti termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024.

La Corte aggiunge che neppure un’eventuale pretestuosità della domanda ulteriore o accessoria potrebbe privare il giudice adito della potestà di esaminarla; e in ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe comunque il giudice adito a poterla rilevare per consentirne la sanatoria, ferma la valutazione ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ. All’accoglimento del secondo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata, con affermazione della competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa va riassunta. Le spese del regolamento sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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