Rappresentanza processuale dell’associazione professionale tra avvocati e onere probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 8380 del 30.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza processuale dell’associazione professionale tra avvocati, che è soggetta a pubblicità mediante l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale secondo l’art. 4-bis della legge n. 247/2012, il terzo che contesti la relativa qualità non può limitarsi ad affermare l’assenza di reperibilità dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese, ma deve dimostrare di aver svolto le ricerche appropriate nella sede corretta, incombendogli il relativo onere di prova negativa. La contestazione della rappresentanza processuale, per essere utile, deve essere tempestiva e non può fondarsi su mere ipotesi astratte circa la possibile designazione di legali rappresentanti non soci, dovendosi accertare soltanto se chi ha agito abbia asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo. Infine, l’interpretazione dell’atto negoziale che attribuisca il diritto di credito direttamente all’associazione costituisce accertamento di fatto non censurabile in cassazione mediante la prospettazione di una lettura alternativa, quale quella della mera delega all’incasso.
Il Fatto
Nel giudizio di primo grado davanti al giudice di pace è stato accertato un credito di uno studio professionale associato nei confronti di un cliente, per la somma di euro 3.000,00, in ragione di un mandato professionale conferito per impugnare una sentenza di una commissione tributaria provinciale.
Il cliente ha proposto appello contestando il difetto di procura in primo grado, la legittimazione attiva dello studio e, nel merito, la validità della clausola sul pagamento in caso di recesso. Il Tribunale di Genova ha respinto il gravame, ritenendo regolare la procura perché sottoscritta da entrambi i soci e osservando che nella lettera di incarico il cliente aveva riconosciuto di dover corrispondere il compenso all’associazione anche in caso di recesso. Il cliente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dall’associazione con controricorso.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi — tutti incentrati sulla violazione delle norme in tema di rappresentanza processuale e di legittimazione ad agire — sono stati esaminati congiuntamente perché connessi e sono stati ritenuti infondati.
La Corte muove da una premessa fattuale: chi ha agito in giudizio si è dichiarato associazione professionale tra avvocati e la procura è stata rilasciata da entrambi i soci, come accertato dal giudice di appello. Ciò che il ricorrente contesta non è il rilascio della procura da parte dei due professionisti, ma il difetto di rappresentanza legale, sul presupposto che statuto e atto costitutivo avrebbero potuto attribuire la rappresentanza a soggetti diversi.
Il ricorrente richiama il principio delle Sezioni Unite n. 20596/2007, secondo cui la persona fisica che ha conferito il mandato non ha l’onere di dimostrare la propria qualità, poiché i terzi possono verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità. Solo quando il potere derivi da un atto non soggetto a pubblicità, incombe a chi agisce l’onere di riscontrarne l’esistenza, purché la contestazione sia tempestiva. Da qui il ricorrente trae la conseguenza che i due avvocati avrebbero dovuto depositare statuto e atto costitutivo.
La Corte ritiene erronei tali assunti. L’associazione professionale tra avvocati è invece soggetta a pubblicità ai sensi dell’art. 4-bis della legge n. 247/2012, che prevede l’iscrizione in un’apposita sezione speciale dell’albo e la disponibilità della documentazione sulla compagine sociale. In materia di società tra avvocati, l’art. 23 del d.lgs. n. 96/2001 stabilisce che l’amministrazione spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
Il ricorrente ha sempre identificato i due legali come soci e dall’atto costitutivo risulta che soci sono i medesimi professionisti. L’arresto delle Sezioni Unite, quindi, depone a sfavore del ricorrente: spettava a lui fornire la prova negativa, mentre egli afferma solo di non aver trovato l’atto al registro delle imprese, senza aver svolto ricerche presso il competente ordine professionale. Manca inoltre l’indicazione di come la questione sia stata trattata in primo grado, risultando la contestazione non tempestiva.
Quanto alla lettera di incarico, il Tribunale ha ritenuto che essa attribuisse il credito direttamente all’associazione. Si tratta di interpretazione di atto negoziale non ridiscutibile in cassazione mediante la prospettazione di una lettura alternativa, quale quella della mera delega all’incasso. Ritenuta l’associazione titolare del credito, correttamente è stata riconosciuta la legittimazione ad agire, in conformità alla giurisprudenza secondo cui lo studio professionale associato, pur privo di personalità giuridica, è autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici con legale rappresentanza ai sensi dell’art. 36 c.c.. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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