Pluralità di rationes decidendi autonome e onere di impugnazione (Cass. civ. Sez. II n. 27454 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. L’autonoma motivazione non impugnata diviene definitiva e non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. L’amministratore di condominio può resistere all’impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni, e gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, rientrando l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni fra le attribuzioni proprie dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131 c.c. L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è provvedimento discrezionale, svincolato da onere di motivazione e non sindacabile in legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di procuratore generale, ha impugnato due deliberazioni assembleari di un condominio, adottate nel dicembre 2005 e nel giugno 2006. Riunite le cause, il Tribunale di Firenze ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere, in parte dichiarato la nullità o annullato singoli punti delle delibere, rigettando nel resto.

La sentenza di primo grado è stata appellata con atto articolato in undici motivi. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1641/2018, ha rigettato il gravame perché inammissibile. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il condominio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la ritenuta irregolarità della costituzione del condominio e la mancanza di autorizzazione o ratifica a resistere in giudizio. La Corte ha respinto la doglianza, rilevando che il mandato difensivo era stato conferito con la comparsa di risposta e che la causa era stata comunque rimessa in istruttoria dal giudice di primo grado. Ha richiamato il principio secondo cui l’amministratore di condominio può resistere all’impugnazione della delibera riguardante parti comuni senza autorizzazione o ratifica assembleare, in forza dei poteri dell’art. 1131 c.c. (Sez. 2 n. 23550 del 27.10.2020).

Il secondo motivo contestava la declaratoria di inammissibilità delle censure sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo, lamentando motivazione apparente. La Corte ha ricordato che il vizio di motivazione è oggi limitato alle ipotesi di anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché risulti dal testo della sentenza (Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 8038/2018). Nel caso concreto ha escluso tali ipotesi e ha rilevato il difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto né riassunto la delibera impugnata.

Il terzo motivo, articolato in quattro profili, censurava la dichiarazione di inammissibilità dell’ottavo motivo di appello. La Corte ha osservato che il rigetto si fondava su tre distinte e autonome rationes decidendi: l’estraneità delle questioni all’ambito dell’impugnazione, il difetto di interesse patrimoniale e la novità delle domande ex art. 345 c.p.c. Poiché il ricorrente non aveva censurato tutte le ragioni autonome, il motivo è stato dichiarato inammissibile, richiamando il principio consolidato (Sez. 1 n. 18641 del 27.07.2017; Sezioni Unite n. 20107 del 22.07.2024).

Il quarto motivo, relativo alla ripartizione delle spese per la terrazza, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorso riportato il dispositivo e la motivazione della pronuncia di primo grado né i punti della delibera. Il quinto motivo, sull’omessa esibizione documentale, è stato respinto: l’ordine ex art. 210 c.p.c. è strumento istruttorio residuale e discrezionale, non sindacabile in legittimità (Cass. n. 27412/2021). Il sesto motivo, sulla misura delle spese, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c.

Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Rigettata l’istanza di responsabilità aggravata ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., per difetto dei presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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