Impugnazione delibera condominiale: legittimato passivo è solo l’amministratore (Cass. civ. Sez. II n. 26711 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali, ai sensi dell’art. 1137 c.c., il solo legittimato passivo è l’amministratore del condominio. La controversia ha a oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all’interesse particolare di uno di essi. Il singolo condomino, pertanto, può intervenire in giudizio a sostegno della validità della delibera impugnata solo in via adesiva dipendente e non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio. Ove il condominio sia rimasto acquiescente, la sentenza d’appello pronunciata su gravame del singolo condomino deve essere cassata senza rinvio, a norma dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito.

Il Fatto

Due condomini impugnano davanti al Tribunale di Ancona due delibere assembleari relative ai criteri di ripartizione delle spese conseguenti a un risarcimento del danno pronunciato nei confronti del condominio. Il condominio si costituisce eccependo la nullità della vocatio in ius. La domanda è accolta in primo grado.

Altri quattro condomini propongono appello davanti alla Corte d’appello di Ancona, che dichiara la nullità della decisione per ragioni di rito e rigetta nel merito la domanda. Contro questa sentenza ricorrono in Cassazione i due condomini originari attori, deducendo, tra l’altro, la carenza di legittimazione degli appellanti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato e assorbe le restanti censure. La Corte ricostruisce il regime dell’intervento del singolo condomino nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare. I condomini possono costituirsi volontariamente con intervento adesivo autonomo, purché siano a loro volta dotati di legittimazione ad impugnare la delibera; se sono decaduti, possono svolgere soltanto intervento adesivo dipendente.

È ammissibile anche un intervento dei singoli condomini a favore del condominio, per sostenere la validità della deliberazione impugnata. Poiché però si tratta di controversie che soddisfano esigenze collettive della comunità condominiale, rispetto alle quali l’unico legittimato passivo è l’amministratore, l’intervento del singolo condomino resta adesivo dipendente. A questi non è consentito proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio.

Il Collegio richiama il costante orientamento di legittimità (Cass., Sez. II, n. 29748 del 2017; Cass., Sez. II, n. 8286 del 2005; Cass., Sez. II, n. 14037 del 1999; Cass., Sez. II, n. 12379 del 1992; Cass., Sez. II, n. 8198 del 1990) e precisa che tale indirizzo non è stato scalfito da Cass., Sez. Un., n. 10934 del 2019, che ha piuttosto ribadito l’autonomo potere individuale di ciascun condomino di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni.

Nella specie, la domanda di primo grado aveva a oggetto l’impugnazione di delibere sui criteri di ripartizione delle spese, conseguenti a un risarcimento pronunciato ex art. 2051 c.c. Il condominio non propose impugnazione. L’appello fu proposto da condomini neppure intervenuti in primo grado, i quali, in considerazione dell’oggetto delle delibere, erano carenti di legittimazione (Cass. n. 2326 del 2021).

La difesa dei controricorrenti insiste sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ma la Corte la ritiene deduzione inammissibile in questa fase, essendo la questione coperta dal giudicato implicito per non avere il giudice ravvisato ostacoli processuali all’esame della domanda (Cass. n. 26632 del 2006; Cass. n. 1680 del 1970; Cass. n. 3670 del 1987). Accertato il difetto di legittimazione ad appellare, la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna i controricorrenti alle spese dei due gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *