POER non pensionabile in Quota A per assenza di natura stipendiale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 101 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione di posizione corrisposta per l’incarico di posizione organizzativa di elevata professionalità (P.O.E.R.) non è computabile nella c.d. Quota A del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici. L’inclusione nella base pensionabile della prima quota resta disciplinata dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che opera come norma di stretta interpretazione e riserva alla legge l’individuazione degli assegni valutabili: nessun altro emolumento, ancorché pensionabile, può essere considerato se la relativa disposizione non ne preveda espressamente la valutazione. La P.O.E.R. non rientra tra le indennità pensionabili tassativamente elencate, le norme che la istituiscono non le attribuiscono rilievo previdenziale e la stessa è priva dei requisiti di fissità e continuità, avendo carattere temporaneo e funzione perequativa e non corrispettiva.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario dell’Agenzia delle Entrate con qualifica non dirigenziale, ha ricoperto per incarichi temporanei la posizione organizzativa di direttore dell’Ufficio provinciale territorio, percependo in aggiunta al trattamento stipendiale un’indennità annua lorda di € 26.000,00. Con provvedimento dell’INPS la pensione anticipata è stata liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2024 senza includere tale voce nella base di calcolo.
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del trattamento, previa inclusione della retribuzione di posizione nel calcolo della Quota A, sostenendo che il solo prospetto dell’ente indicava una retribuzione pensionabile di € 39.874,64, inferiore a quella effettiva. L’INPS ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, disposta dal giudice. L’Agenzia delle Entrate ha contestato la domanda, richiamando la natura non stipendiale dell’emolumento e precedenti di questa Corte.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto la cornice normativa. L’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 suddivide il trattamento in Quota A e Quota B. Per la prima resta applicabile la normativa previgente, e segnatamente l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che individua la base pensionabile nell’ultimo stipendio e negli assegni espressamente indicati. La legge n. 335/1995 ha esteso la base pensionabile ai trattamenti accessori, ma solo ai fini della Quota B.
Passando alla natura della P.O.E.R., la Corte rileva che gli incarichi attribuiti rispondono a esigenze organizzative connesse alla riduzione del personale dirigenziale. L’indennità non figura tra le ipotesi di indennità pensionabili dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, né le norme istitutive ne prevedono la valutazione previdenziale. La stessa disposizione regolamentare richiamata dal ricorrente si limita a stabilire che la retribuzione di posizione si aggiunge a quella di fascia, senza nulla disporre sulla pensionabilità, stante la riserva di legge.
La Corte esclude inoltre la natura fissa e continuativa dell’emolumento. Secondo la giurisprudenza contabile, la fissità e continuità si riferiscono alla qualifica posseduta: anche l’esercizio di funzioni dirigenziali provvisorie, pur retribuito stabilmente, non è valorizzabile in Quota A. Non basta l’inerenza al coacervo retributivo, occorrendo una funzione di permanente corrispettività. Nel caso concreto il ricorrente ha mantenuto la qualifica di funzionario e l’indennità assume valenza perequativa.
La Corte dichiara inconferenti i richiami alla circolare dell’INPDAP e alla disciplina contrattuale, che conferma il carattere a termine degli incarichi e non prevede alcunché in tema di pensionabilità. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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