Pensione di inabilità insegnanti religione: requisiti alla data della domanda (Corte dei Conti Sez. II App. n. 89 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 presuppone la cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio e postula i requisiti sanitario e contributivo fissati dall’art. 2 d.m. n. 187/1997. Ai fini dell’accertamento di tali requisiti rileva la data di presentazione della domanda amministrativa, non la data di cessazione dal servizio. L’effetto retroattivo della pronuncia del giudice amministrativo che accerta la cessazione del rapporto non sana la tardività della domanda di pensione. Il requisito di cui alla lett. c) del citato art. 2, che esige la derivazione causale dell’impossibilità lavorativa dall’infermità di cui alla lett. b), non è verificabile quando il giudizio di inabilità sia intervenuto oltre dieci anni dopo e si fondi su un insieme composito di patologie.
Il Fatto
Il ricorrente, già insegnante di religione presso istituti di istruzione superiore, aveva chiesto nel 1994 la dispensa dal servizio per inidoneità fisica. Riconosciuto inidoneo in modo assoluto e permanente, era stato dispensato dal servizio prima con riserva e poi, a seguito della sentenza del giudice amministrativo, con provvedimento definitivo del 6 maggio 2008, con decorrenza dal 19 dicembre 1996.
Nel 2008 lo stesso aveva presentato domanda per i benefici di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. La Commissione medica di verifica lo aveva dichiarato inabile in maniera assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ma l’amministrazione era rimasta inerte. La Sezione territoriale della Corte dei conti aveva respinto il ricorso per difetto dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 2 d.m. n. 187/1997. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello muove dall’art. 8, comma 2, d.m. n. 187/1997, secondo cui la pensione di inabilità decorre dalla data di cessazione del rapporto ovvero dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto. La domanda era stata presentata soltanto il 28 maggio 2008, a fronte di una contribuzione arrestatasi oltre un decennio prima.
Il Collegio esclude che sussistesse un impedimento giuridico alla tempestiva presentazione della domanda. Il provvedimento di diniego della dispensa era stato sospeso in via cautelare dal TAR e l’autorità scolastica aveva adottato, con riserva, il formale provvedimento di dispensa dal 19 dicembre 1996. La domanda poteva quindi essere proposta entro il termine biennale dalla cessazione dal servizio, così consentendo l’effettivo accertamento dei requisiti.
La Corte distingue gli accertamenti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 d.m. n. 187/1997, che concernono presupposti distinti. L’impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere conseguente all’infermità che aveva condotto alla risoluzione del rapporto. Il verbale della Commissione medica del 20 ottobre 2008 aveva invece individuato un nesso causale composito, fondato anche su quattro ulteriori patologie sopravvenute.
Ne deriva l’impossibilità di verificare, a distanza di oltre dieci anni, la derivazione causale richiesta dalla norma. La Corte ribadisce che l’effetto retroattivo delle pronunce del giudice amministrativo non produce effetti sananti rispetto alla mancata tempestiva presentazione della domanda di pensione.
Difetta altresì il requisito di cui alla lettera a) del citato decreto, ossia l’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità. L’appello è pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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