Polizia penitenziaria: aliquota 2,44% solo dai ratei dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 204 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, estesa al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, trova applicazione, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, anche in favore dei soggetti già collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della novella. L’efficacia della disposizione è tuttavia limitata ai ratei di pensione maturati dal 1° gennaio 2022, in applicazione dei principi sulla successione delle leggi nel tempo di cui all’art. 11 preleggi, non potendosi riconoscere alcuna retrodatazione degli effetti alla data di cessazione dal servizio. Il beneficio, nella misura dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, presuppone la cessazione dal servizio con anzianità superiore a venti anni e il possesso, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, titolare di trattamento pensionistico, ne ha chiesto la rideterminazione invocando l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 e della relativa aliquota, oltre rivalutazione e interessi. A sostegno ha dedotto la natura militare del Corpo degli agenti di custodia all’epoca dell’arruolamento e ha richiamato la modifica normativa intervenuta con la legge n. 234/2021.

L’INPS, costituitosi, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda amministrativa e, nel merito, ha concluso per il rigetto, invocando in subordine la cessazione della materia del contendere per l’attività di ricalcolo avviata dall’Istituto, e in ulteriore subordine l’esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità, risultando in atti l’istanza amministrativa presentata dal ricorrente per il tramite del difensore. Nel merito, la questione riguarda l’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale in quiescenza della Polizia penitenziaria, quale corpo di polizia a ordinamento civile.

La Corte ricorda che tale applicabilità è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza contabile (con richiamo a numerose pronunce di sezioni regionali), sulla base della qualificazione del Corpo come “corpo civile” operata dall’art. 1, legge n. 395/1990, e dell’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992. Sul punto richiama la Corte costituzionale n. 33 del 2023, che ha escluso la necessaria estensione ex tunc del trattamento militare al personale della Polizia penitenziaria, in assenza di un principio di piena omogeneità tra dipendenti civili e militari.

Il quadro muta con l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso expressis verbis l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La Corte richiama i principi delle pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, che individuano i requisiti di spettanza del beneficio e la sua misura.

Resta da valutare l’applicabilità della novella al ricorrente, cessato dal servizio prima del 1° gennaio 2022. Applicando i principi sulla successione di leggi nel tempo, la Corte ritiene che gli effetti della disposizione si producano anche in favore dei soggetti già in quiescenza, ma con effetto limitato ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022, soluzione conforme alla ratio della norma e alle esigenze di finanza pubblica.

La domanda di ricalcolo dalla data di collocamento a riposo è pertanto respinta. La cessazione della materia del contendere non è accolta, non avendo l’Istituto prodotto alcun provvedimento comprovante l’avvenuto adempimento. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione dall’1.01.2022, oltre interessi e rivalutazione senza cumulo, e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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