Perequazione pensioni a sei fasce questione infondata (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 34 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio contabile, ai sensi dell’art. 110, comma 3, cod. giust. cont., produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme; in difetto di tale accettazione il giudice non può dichiarare l’estinzione e deve pronunciarsi sul merito. Nel giudizio pensionistico, una volta intervenuta la pronuncia del giudice delle leggi che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del sistema di perequazione automatica a sei fasce introdotto dalla legge n. 197/2022, la domanda di ricalcolo fondata sul previgente meccanismo dei tre scaglioni è infondata. Il richiamo alla decisione costituzionale, operato in forza delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, preclude ogni autonoma valutazione della questione già definita.
Il Fatto
I ricorrenti, ex militari in congedo collocati in quiescenza e titolari di pensione di anzianità, hanno adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione dei trattamenti pensionistici per il biennio 2023/2024. Chiedevano l’applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della legge n. 388/2000, secondo il c.d. meccanismo dei tre scaglioni, con conseguente liquidazione degli arretrati, rivalutazione monetaria e interessi.
Dopo le memorie delle parti e un rinvio disposto con ordinanza per attendere la decisione della Corte costituzionale, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato a controparte. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 nessuno è comparso per le parti.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto la rinuncia agli atti, ritenendo che essa non sia suscettibile di immediata delibazione. Ai sensi dell’art. 110, comma 3, cod. giust. cont., la rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. Nel caso concreto non risulta depositata alcuna accettazione da parte dell’Istituto previdenziale, non comparso all’udienza. Il giudizio, pertanto, non può essere dichiarato estinto.
La Corte passa quindi all’esame del merito. Il percorso argomentativo è lineare: richiama la sentenza n. 19/2025 con cui il giudice delle leggi, definendo la questione di legittimità costituzionale sollevata in questa sede, ha dichiarato non fondate le censure relative all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione.
Il giudice costituzionale, richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha confermato la legittimità del nuovo meccanismo di perequazione automatica a sei fasce. Il giudice contabile osserva che, ai sensi dell’art. 17 delle Norme di attuazione del codice di giustizia contabile, alla pronuncia della Corte costituzionale segue direttamente l’infondatezza della domanda attorea.
Il ricorso è dunque rigettato nel merito. Le spese di lite vengono compensate in relazione al contegno processuale delle parti.
Nota della Redazione
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