Illegittimo affidamento di incarichi di assistenza al RUP e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 92 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, l’affidamento a soggetti esterni all’amministrazione è legittimo solo in presenza di presupposti tassativi, da riscontrare cumulativamente: rispondenza dell’incarico agli scopi dell’ente, eccezionalità e straordinarietà delle esigenze, inesistenza di risorse umane idonee all’interno dell’organizzazione, da accertare mediante una reale ricognizione, temporaneità dell’incarico e divieto di rinnovo. La violazione di tali condizioni configura un danno erariale consistente nello spreco di risorse e nella svalutazione delle professionalità interne. L’organo politico che approva le proposte di affidamento risponde a titolo di dolo, anche eventuale, quando la sua condotta sia caratterizzata dalla consapevole adesione all’evento dannoso; il funzionario che le ha proposte e sottoscritte risponde per colpa grave per violazione manifesta di norme di diritto, ove difetti il momento volitivo proprio dell’elemento soggettivo doloso.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei Conti conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Sardegna il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del settore urbanistica e un successivo responsabile del medesimo settore di un Comune, per il danno erariale derivante dall’illegittimo affidamento di un incarico di assistenza al RUP, conferito ripetutamente e rinnovato per diversi anni a un professionista esterno in quiescenza, per la gestione dei procedimenti di pianificazione urbanistica (PUC, PUL e lottizzazione “Punta Sardegna”), in assenza dei presupposti di legge, pur disponendo l’ente di professionalità interne idonee. Il danno contestato ammontava alla complessiva somma corrisposta al consulente.
La Motivazione della Corte
La Sezione, nel dichiarare l’inammissibilità della richiesta di prova testimoniale e nel disattendere l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale della Procura, ha accolto l’eccezione di prescrizione parziale sollevata dal sindaco e dal segretario comunale, non sussistendo alcun occultamento doloso del danno, trattandosi di atti pubblici immediatamente conoscibili. Ha, quindi, dichiarato prescritti i pagamenti anteriori al 07.04.2020 per la quota di Euro 15.281,71.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la cornice normativa di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, come modificato nel tempo, enucleando i requisiti necessari per il legittimo conferimento di incarichi esterni e la loro natura cumulativa. Ha ravvisato la carenza di almeno tre condizioni: la mancata effettuazione di una reale ricognizione delle professionalità interne, l’assenza di esigenze eccezionali e straordinarie e la violazione del divieto di rinnovo dell’incarico, con conseguente illegittimità degli affidamenti e sussistenza del danno erariale.
Quanto alla posizione del sindaco, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’esimente politica, ravvisando nella sua condotta il dolo diretto, alla luce del suo interesse personale alla vicenda urbanistica e delle pressioni esercitate sui funzionari, e comunque il dolo eventuale, secondo i canoni giurisprudenziali della rappresentazione dell’evento come altamente probabile e della sua accettazione quale costo da pagare, anche in applicazione della “prima formula di Frank”. Ha, inoltre, escluso ogni effetto vincolante del decreto di archiviazione penale, in ragione dell’autonomia del giudizio contabile.
Per il dirigente che aveva proposto e sottoscritto gli atti, la Corte ha, invece, escluso il dolo, difettando la prova di una consapevole adesione all’evento dannoso, ma ha configurato la colpa grave, per violazione manifesta di norme di diritto. Il dirigente è stato, quindi, condannato per la quota non prescritta di pagamenti effettuati prima dell’entrata in vigore dello “scudo erariale” (art. 21 d.l. n. 76/2020), mentre per i pagamenti successivi, coperti dallo scudo, la sua responsabilità è stata dichiarata solo in via sussidiaria rispetto a quella principale del sindaco. Il segretario comunale è stato ritenuto responsabile in via sussidiaria per colpa grave, per non aver esercitato i propri doveri di controllo di legalità. Il secondo responsabile del settore è stato assolto, in quanto i pagamenti conseguenti all’unica determinazione da lui adottata risultavano coperti dallo scudo erariale, non essendo configurabile il dolo. In applicazione del comma 1-octies dell’art. 1, l. n. 20/1994, introdotto dalla l. n. 1/2026, la condanna per colpa grave del dirigente è stata ridotta al 30% del danno.
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Nota della Redazione
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